Sentenza n. 4104/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Ricorso per l'annullamento della Deliberazione Direttore Generale n. 000892 del 20 maggio 2025 affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data 20 maggio 2025; della Relazione sintetica della Commissione di valutazione pubblicata in data 1° aprile 2025 relativa all' «Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico Direttore di Struttura Complessa per l'Unità Operativa Complessa Chirurgia generale P.O. Tivoli», indetto dal Direttore Generale dell'ASL Roma 5 con deliberazione n. 826 del 06/08/2024, pubblicato per esteso sul B.U.R. Lazio n. 74 del 12/09/2024 e per estratto sulla G.U. n. 78 del 27.09.2024; nonché di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi, ivi compreso «l'Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico Direttore di Struttura Complessa per l'Unità Operativa Complessa Chirurgia generale P.O. Tivoli», con riserva di motivi aggiunti da formulare anche all'esito dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 22.5.2025 e dell'acquisizione dei relativi documenti, eventualmente a seguito dell'accoglimento dell'ordinanza interlocutoria emessa da Codesto Eccellentissimo Tribunale in accoglimento dell'istanza formulata dal ricorrente nel prosieguo del presente atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale del P.O. di Tivoli, con individuazione del candidato vincitore
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione di conferimento dell’incarico, la relazione sintetica della Commissione e gli ulteriori atti della procedura selettiva. In via preliminare ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 1, l. 241/1990 e dell’avviso pubblico, lamentando che i curricula dei candidati non fossero integralmente visualizzabili e che tale incompletezza impedisse di verificare l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione dei curricula e del colloquio, deducendo violazione delle norme sulla valutazione dei titoli nella dirigenza medica ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che il proprio curriculum fosse stato sottostimato rispetto a quello dei controinteressati e che il punteggio di 26/30 attribuito al colloquio fosse ingiustificatamente modesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare la questione di giurisdizione né i motivi di legittimità dedotti. All’udienza pubblica il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; le altre parti hanno aderito chiedendo la compensazione delle spese. Il giudice ha applicato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui, fino a quando la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può disporre dell’azione e dichiarare il sopravvenuto venir meno dell’interesse, imponendo al giudice di prenderne atto senza decidere il merito d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato nel contesto della disponibilità dell’azione e della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Richiamato tra le disposizioni applicate dal giudice nella definizione del giudizio.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla violazione del principio di trasparenza; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente; la relativa censura non è stata esaminata per la definizione in rito.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente; la relativa censura non è stata esaminata per la definizione in rito.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente; la relativa censura non è stata esaminata per la definizione in rito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito della controversia.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione fino al momento della decisione; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire.
- In presenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e in assenza di richieste contrarie delle altre parti, la definizione in rito prevale sull’esame delle questioni di giurisdizione e dei motivi di legittimità dedotti.
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