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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32801/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna, emessa con giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Milano, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a versamenti a favore di CUSAGO SVILUPPO s.r.l., SERVIZI IMMOBILIARI s.r.l. e GRUPPO KREIAMO S.p.A. Il ricorso ha contestato: (1) la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) della bancarotta distrattiva; (2) la mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 legge fall.; (3) la manifesta illogicità della motivazione circa la durata delle pene accessorie fallimentari (irrogate al massimo nonostante pena principale al minimo). La difesa ha sostenuto che l'imputato non si era rappresentato né voluto la dispersione fraudolenta del patrimonio, che le somme sarebbero state restituite in ragione dei legami societari e che molte somme rientrarono, nonché che la determinazione delle pene accessorie non era adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero riproposizioni di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito senza che fossero state addotte nuove specifiche argomentazioni o elementi di fatto. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il dolo della bancarotta per distrazione è dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza o dello scopo di danneggiare i creditori. La Corte ha ritenuto correttamente individuati indici di fraudolenza (assenza di delibere autorizzative, mancanza di garanzie e scadenze, assenza di strategia imprenditoriale, problemi di liquidità) e ha escluso la fattispecie di bancarotta semplice. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello nel determinare le pene accessorie al massimo, in considerazione della pluralità delle operazioni spregiudicate, dell'utilizzo distorto delle risorse societarie e della precedente condanna irrevocabile dell'imputato, applicando correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per manifesta inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare

    Norma relativa alla bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha interpretato l'elemento soggettivo come dolo generico: è sufficiente la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale diversamente dalla garanzia delle obbligazioni, senza necessità di conoscenza dello stato di insolvenza o di intento di danneggiare i creditori.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto la qualificazione di bancarotta semplice incompatibile con le anomalie e gli indici di fraudolenza rilevati, quindi ha escluso tale configurazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato tali criteri per giustificare l'applicazione delle pene accessorie nella misura massima alla luce degli elementi aggravanti e della precedente condanna dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; la Corte l'ha applicata per imporre oneri economici al ricorrente.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale citata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale e alle conclusioni dell'avvocato difensore in Cassazione; disciplina forme e termini di esame in sede di legittimità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita l'enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte ha richiamato il rispetto di tali limiti nella esposizione dei motivi.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di annullamento per cui la motivazione può essere censurata; qui richiamata nel discutere la distinzione tra motivazione apparente e motivazione inesistente/nulla.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la nullità per mancata o apparente motivazione; la Corte ha spiegato che la sentenza impugnata non soffriva di motivazione mancante o irragionevole.

  • art. 7, d.l. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Richiamata in relazione alla precedente condanna aggravata dell'imputato; la Corte ha valorizzato la rilevanza di precedenti penali ai fini della determinazione delle pene accessorie.

Massime di principio

  • Il dolo nella bancarotta fraudolenta per distrazione è dolo generico: basta la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni, senza necessità di conoscenza dello stato di insolvenza.
  • Per qualificare una condotta come bancarotta fraudolenta per distrazione i giudici valutano indici di fraudolenza quali assenza di delibere autorizzative, mancanza di garanzie, assenza di scadenze/interessi, trasferimenti a società collegate senza vantaggio per la fallita e la condizione di liquidità dell'impresa.
  • Una censura in Cassazione che ripropone argomentazioni di merito già esaminate e disattese in primo e secondo grado, senza nuovi elementi, è inammissibile: la revisione di merito è limitata se non emergono nuovi fatti o violazioni di diritto rilevanti.
  • La determinazione delle pene accessorie può raggiungere la misura massima anche se la pena principale è inflitta in misura contenuta, quando sussistono elementi aggravanti e ricorrono i criteri dell'art. 133 c.p.; la discrezionalità del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che palesemente reiterano valutazioni di merito già compiute possono comportare l'addebito delle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La difesa che intenda contestare qualificazioni giuridiche già decise deve proporre argomentazioni specifiche e nuovi elementi di fatto o di prova che non siano stati già esaminati, altrimenti il rimedio di legittimità sarà dichiarato inammissibile.

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