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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21058/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un coltivatore diretto affittuario di un terreno agricolo, coinvolto in una procedura espropriativa avviata per la realizzazione di un impianto di compressione destinato a una società privata, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva prevista per il fittavolo che debba abbandonare il fondo coltivato. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, poiché l'opera era di natura privata, l'art. 36 del d.P.R. n. 327/2001 escludesse l'applicazione delle norme sulle indennità aggiuntive, riservandole alle sole opere pubbliche. Il ricorrente ha impugnato tale interpretazione con quattro motivi: violazione degli artt. 36 e 42 d.P.R. 327/2001, degli artt. 3, 35, 42 e 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. n. 1 CEDU; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indennizzo da scomputare dall'indennità del proprietario e sulla domanda di inadempimento contrattuale; richiesta di decisione nel merito sulla quantificazione dell'indennità. La censura centrale era che l'indennità aggiuntiva del coltivatore diretto è autonoma e non può essere esclusa per il solo fatto che l'opera sia privata, ma di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la lettura della Corte d'appello secondo cui l'art. 36 d.P.R. 327/2001 escluderebbe l'indennità aggiuntiva del coltivatore diretto nelle espropriazioni finalizzate a opere private di pubblica utilità. Ha affermato che l'art. 36 disciplina solo i criteri di determinazione dell'indennità di esproprio dovuta al proprietario e non incide sulle indennità aggiuntive previste dall'art. 42, che hanno natura autonoma e sono dovute al coltivatore diretto costretto ad abbandonare il fondo. Ha inoltre precisato che la natura privata del soggetto beneficiario dell'espropriazione e dell'opera realizzata è irrilevante ai fini del riconoscimento di tale voce indennitaria. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per il riesame conforme ai principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 327/2001

    la disposizione riguarda solo la determinazione dell'indennità di esproprio per le opere private di pubblica utilità e non esclude le indennità aggiuntive spettanti al coltivatore diretto

  • art. 42 d.P.R. 327/2001

    attribuisce un'indennità aggiuntiva autonoma al fittavolo, mezzadro o compartecipe costretto ad abbandonare il fondo direttamente coltivato

  • art. 37, comma 9, d.P.R. 327/2001

    conferma la spettanza dell'indennità aggiuntiva anche per aree edificabili utilizzate a scopi agricoli e direttamente coltivate

  • art. 34, comma 4, d.P.R. 327/2001

    richiamato dal ricorrente per una domanda subordinata di indennizzo a valere sull'indennità del proprietario

  • art. 112 c.p.c.

    evocato come parametro dell'omessa pronuncia sulle domande subordinate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia

  • art. 2697 c.c.

    la prova della qualità di coltivatore diretto e dell'effettiva coltivazione grava su chi chiede l'indennità aggiuntiva

  • art. 35 Cost.

    la tutela della posizione del lavoratore giustifica la previsione di un'indennità autonoma e compensativa

  • art. 42 Cost.

    il serio ristoro per l'espropriazione riguarda la perdita del bene del proprietario, senza escludere ulteriori voci indennitarie a tutela di soggetti diversi

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione alla conformità dell'interpretazione interna all'art. 1 Prot. n. 1 CEDU

  • art. 1 Prot. n. 1 CEDU

    esige un equo ristoro della perdita subita e consente di considerare autonome e cumulative le diverse voci di pregiudizio

  • art. 52-nonies d.P.R. 327/2001

    invocato dalla Corte d'appello, ma ritenuto inconferente perché riferito alla sola indennità del proprietario nelle infrastrutture lineari energetiche

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la richiesta di decisione nel merito

  • art. 3 Cost.

    evocato dal ricorrente per sostenere l'irragionevolezza della distinzione tra opere pubbliche e private di pubblica utilità

  • art. 42 bis d.P.R. 327/2001

    menzionato in tema di espropriazione sanante e autonomia dell'indennità aggiuntiva rispetto alla componente patrimoniale e non patrimoniale

Massime di principio

  • L'indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto, al fittavolo, al mezzadro o al compartecipe è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione dovuta al proprietario, perché tutela un pregiudizio diverso e distinto, connesso alla perdita del lavoro agricolo.
  • La disciplina dell'art. 36 del d.P.R. n. 327/2001 si limita a regolare il criterio di quantificazione dell'indennità del proprietario nelle espropriazioni per opere private di pubblica utilità e non incide sulle indennità aggiuntive previste per i coltivatori.
  • Ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva è irrilevante che l'opera da realizzare sia pubblica o privata, purché vi sia una procedura espropriativa legittimamente finalizzata a un'opera di pubblica utilità.
  • Le diverse indennità dovute in relazione alla medesima espropriazione possono cumularsi anche oltre il valore venale del bene, poiché esse rispondono a titoli e finalità diversi.
  • La prova della qualità di coltivatore diretto e dell'effettiva coltivazione del fondo grava su chi chiede l'indennità aggiuntiva, in applicazione dell'art. 2697 c.c.
  • Il parametro di quantificazione dell'indennità aggiuntiva del coltivatore diretto è il valore agricolo medio corrispondente alla coltura effettivamente praticata, non il valore venale del fondo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzata
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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