Cassazione Civile, Ordinanza n. 36506/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il giudizio di legittimità nasce da una controversia in materia di divisione ereditaria, definita dalla Corte d'appello di Brescia con sentenza poi impugnata in cassazione da una delle parti. Nel corso del giudizio di cassazione il ricorrente è deceduto; i suoi eredi hanno quindi dichiarato di rinunciare al ricorso con atto sottoscritto ritualmente. Le controparti, già costituite con controricorso, hanno aderito alla rinuncia; anche l'erede di una delle controricorrenti deceduta nelle more ha sottoscritto per accettazione. Dalla sentenza emerge che le parti avevano inoltre regolato le spese del giudizio di legittimità mediante transazione, prevedendone la compensazione. Non risultano altri motivi di ricorso esaminati nel merito, poiché la Corte si è limitata a verificare la ritualità della rinuncia e i suoi effetti processuali.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e della contestuale adesione delle controparti. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti, essendo atto unilaterale recettizio; l'adesione rileva solo ai fini della regolazione delle spese. Poiché nel caso concreto le parti avevano anche previsto in transazione la compensazione delle spese, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio senza statuire sulle spese ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo ricompresa l'estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto
nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è valida se compiuta con le forme previste dalla norma ed è efficace come atto unilaterale recettizio senza necessità di accettazione delle altre parti
richiamato in chiave comparativa per evidenziare che, a differenza della rinuncia nel processo civile ordinario, in cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti
la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale
l'adesione alla rinuncia incide sulla regolazione delle spese, escludendo la condanna del rinunciante quando ricorrono le condizioni previste dalla norma
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale in cassazione
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata con atto sottoscritto nei modi previsti dall'art. 390 c.p.c., produce l'estinzione del processo come atto unilaterale recettizio, senza che sia necessaria l'accettazione delle altre parti.
- L'adesione delle controparti alla rinuncia non è condizione di efficacia dell'atto, ma rileva ai fini della regolazione delle spese di lite.
- In presenza di rinuncia rituale e adesione delle altre parti, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e non provvede sulle spese quando risulti una diversa pattuizione tra le parti, come una transazione con compensazione delle spese.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 si applica in via tassativa solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non anche quando il giudizio si estingue per rinuncia.
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