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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01261/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta da un soggetto che svolgeva attività per conto di un avvocato, di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti spettanze. La Corte di appello ha respinto la domanda ritenendo non dimostrati i tipici indici della subordinazione: assenza di potere direttivo, disciplinare e di controllo; svolgimento di attività esterna di adempimento di compiti per conto del professionista; accessi sporadici allo studio; assenza di una postazione fissa e di un orario; compenso fisso liberamente pattuito e non collegato a una specifica attività lavorativa. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato il rapporto come autonomo nonostante elementi compatibili con la subordinazione; 2) violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 2733 c.c. per avere deciso su fatti non provati o non dedotti e ignorato fatti ammessi o non contestati; 3) motivazione apparente ed error in procedendo in relazione alla valutazione delle prove testimoniali, in particolare dell'inattendibilità di un teste e della rilevanza di un'altra deposizione; 4) omesso esame di fatti decisivi, quali custodia dei fascicoli, rapportini giornalieri, pagamento del compenso, asserito potere disciplinare e pagamento di una somma a titolo di TFR; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché sollecitavano una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre escluso la nullità della motivazione e ha confermato la correttezza della valutazione di inattendibilità del teste. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, perché la regolazione delle spese era conforme al criterio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la subordinazione del rapporto, ritenendo non sindacabile in cassazione la diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi e infondato il quinto. In conseguenza, ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    norma invocata per sostenere la subordinazione del rapporto di lavoro

  • art. 2222 c.c.

    norma richiamata per il confronto con la prestazione autonoma

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro di deduzione della violazione di legge

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o fuori dai limiti legali, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la censura non può risolversi nel dissenso sulla valutazione delle prove liberamente apprezzabili dal giudice di merito

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per mancanza di motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante graficamente o incomprensibile in modo radicale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione e valutazione della prova

  • art. 2733 c.c.

    invocato per le asserite ammissioni rese in interrogatorio formale

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    parametro per la deduzione del vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la compensazione/ regolazione operata dalla Corte territoriale è stata ritenuta conforme al criterio legale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto dalla parte soccombente

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La valutazione delle fonti di prova, della loro attendibilità e della loro concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito, che può liberamente scegliere gli elementi ritenuti più persuasivi, salvo i limiti previsti dalla legge.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o disattenda prove legali secondo un criterio giuridicamente errato; non è sufficiente contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove non legali.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia mancante in senso grafico o talmente oscura da risultare incomprensibile, non quando sia semplicemente ritenuta non condivisibile.
  • Nel giudizio sulla subordinazione, la prestazione fuori dai locali del committente non esclude di per sé il vincolo subordinato; tuttavia la sua esistenza deve risultare da concreti indici del potere direttivo, organizzativo e di controllo, che il giudice di merito valuta caso per caso.
  • La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., salvo specifiche deroghe di legge, e la relativa statuizione è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieRelazione di lavoro subordinatoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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