Cassazione Civile, Ordinanza n. 41508/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario gli estratti di ruolo e, contestualmente, diverse cartelle di pagamento riferite a più annualità d’imposta, deducendo l’omessa notificazione delle cartelle e, in subordine, la prescrizione dei crediti. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l’appello dell’ente della riscossione, ritenendo ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo e affermando, sulla base della documentazione agli atti, che le cartelle non risultavano notificate. In cassazione il concessionario ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto autonomamente impugnabile l’estratto di ruolo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente quanto alla prova della notificazione delle cartelle; 3) violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR considerato utilizzabili in appello i documenti prodotti per la prima volta dall’ente con l’atto di appello, pur essendo stata la parte contumace in primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del concessionario della riscossione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, affermando che nel processo tributario le parti possono produrre in appello documenti anche preesistenti al primo grado e anche se erano rimaste contumaci in tale fase; tali documenti, se tempestivamente prodotti in appello, sono utilizzabili ai fini della decisione. Ha poi ritenuto fondati anche il primo e il secondo motivo: l’estratto di ruolo è autonomamente impugnabile solo quando il contribuente non sia stato già reso edotto della pretesa mediante notifica della cartella o di altro atto; se la notificazione della cartella risulta provata, l’impugnazione dell’estratto di ruolo diventa inammissibile. Inoltre, la motivazione della CTR è stata ritenuta apparente perché non spiegava quali elementi documentali avessero condotto alla conclusione di omessa notifica. Il giudice di rinvio dovrà verificare anzitutto la prova della notificazione delle cartelle, tenendo conto della documentazione prodotta in appello.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’estratto di ruolo è impugnabile solo se costituisce il primo atto con cui il contribuente apprende della pretesa tributaria; se la cartella o altro atto è già stato notificato, l’impugnazione dell’estratto è inammissibile.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è consentita la produzione in appello di prove documentali anche preesistenti al giudizio di primo grado, anche se la parte era rimasta contumace in primo grado.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È deducibile in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Può essere denunciata la violazione o falsa applicazione di legge, nel caso di specie in relazione all’utilizzo delle prove documentali in appello.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la motivazione essenziale o se la motivazione è solo apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale e spiegare in modo percepibile le ragioni della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione documentale in appello è consentita in termini ampi, anche per documenti già esistenti in primo grado e anche se la parte era rimasta contumace, purché la produzione sia tempestiva in appello.
- L’estratto di ruolo è autonomamente impugnabile solo quando il contribuente non abbia già avuto conoscenza legale della pretesa tributaria tramite notificazione della cartella o di altro atto idoneo; se tale notifica risulta, l’impugnazione è inammissibile.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sull’assenza di prova della notificazione, deve indicare in modo chiaro quali documenti ha esaminato e quale percorso logico lo ha condotto alla conclusione; una motivazione assertiva o meramente apparente determina nullità della sentenza.
- La verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo dipende logicamente, in via preliminare, dall’accertamento dell’effettiva notificazione dell’atto presupposto; solo in mancanza di notifica si configura una tutela anticipata del contribuente.
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