Cassazione Penale, Sentenza n. 36860/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Palermo, pronunciata in sede di rinvio dopo una precedente decisione della Cassazione, che aveva accolto parzialmente l’appello del pubblico ministero e disposto gli arresti domiciliari, previa riqualificazione del fatto contestato come favoreggiamento personale aggravato ai sensi degli artt. 378, comma 2, e 416-bis.1 c.p., anziché partecipazione all’associazione mafiosa contestata in via provvisoria ai sensi dell’art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, c.p. Il GIP aveva inizialmente rigettato, il 14 febbraio 2025, la richiesta di custodia cautelare in carcere. La precedente sentenza di annullamento con rinvio aveva rilevato carenze motivazionali sull’eventuale contributo del ricorrente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione e aveva chiesto di valutare anche le ipotesi di favoreggiamento o assistenza agli associati. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria del favoreggiamento: ha negato che vi fossero elementi per ritenere di aver ricevuto incarichi nell’interesse mafioso, veicolato notizie riservate o accompagnato il soggetto favorito sapendo di indagini a suo carico e agendo per aiutarlo a eluderle. Con il secondo motivo ha contestato, per asserita genericità e carenza probatoria, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. Con il terzo ha censurato la motivazione sull’esigenza cautelare di tutela della collettività e sul pericolo di reiterazione. Il Tribunale aveva fondato gli indizi sulle conversazioni intercettate, dalle quali risultavano, tra l’altro, l’organizzazione di un incontro tra il soggetto favorito e un esponente mafioso, l’aiuto nella riscossione di crediti in parte destinati alla cassa dell’organizzazione e la trasmissione di informazioni sulle attività criminali nel quartiere ZEN. Il giudice cautelare non ha ritenuto tali elementi sufficienti a configurare la partecipazione o il concorso esterno nell’associazione, ma li ha valorizzati per il favoreggiamento aggravato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adempiuto alle indicazioni della precedente sentenza di annullamento, motivando in modo articolato e coerente sulla gravità indiziaria e distinguendo il favoreggiamento dalla partecipazione all’associazione mafiosa. Il primo motivo è stato ritenuto privo di fondamento, e prossimo all’inammissibilità, perché l’ordinanza aveva esaminato le conversazioni intercettate e il ricorrente non ne aveva svolto una critica specifica; la conoscenza di indagini già formalmente in corso non è necessaria, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di ostacolare anche indagini possibili e prevedibili. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e quindi inammissibile: l’aggravante dell’art. 378, comma 2, c.p. sussiste per il fatto che il soggetto favorito appartenga a un’organizzazione mafiosa, mentre la distinta aggravante dell’agevolazione mafiosa richiede la prova dell’intento di favorire il sodalizio; nel caso concreto, il Tribunale aveva ravvisato un contributo consapevole al rafforzamento del controllo criminale del soggetto favorito e, tramite lui, dell’organizzazione. Il terzo motivo è stato rigettato perché la motivazione cautelare aveva valutato concretamente il tipo di reato e le modalità della condotta, la persistente inserzione del ricorrente nell’ambiente criminale e l’assenza di elementi di distacco; il mero decorso del tempo, richiamato in modo generico, non era sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di favoreggiamento personale, in quanto reato di pericolo, è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito.
Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo: è sufficiente una condotta concretamente idonea ad alterare negativamente il contesto delle indagini o delle ricerche, anche se non è provato un vantaggio effettivamente conseguito dal favorito.
La circostanza aggravante di cui all'art. 378, comma secondo, cod. pen. ha natura oggettiva, poiché attiene alla maggiore entità del danno subito dall'amministrazione della giustizia per effetto della lesione dell'interesse alla repressione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (oggetto del favoreggiamento), considerato di particolare gravità; conseguentemente, essa sussiste per il solo fatto che il soggetto "favorito" abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa di stampo mafioso, non occorrendo la prova che l'attività di favoreggiamento sia diretta ad agevolare l'attività del sodalizio.
L’aggravante prevista dal secondo comma ricorre quando il favoreggiamento riguarda un soggetto appartenente a un’associazione mafiosa; non occorre dimostrare che il favoreggiamento fosse specificamente diretto ad agevolare l’attività dell’associazione.
Laddove, invece, ai fini della configurabilità delle circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, deve formare oggetto di specifica prova l'intento del favoreggiatore di perseguire il vantaggio del sodalizio mafioso.
Per l’aggravante dell’agevolazione mafiosa occorre provare lo specifico intento dell’agente di favorire il sodalizio; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la consapevole assistenza al soggetto di vertice, volta a consentirgli di spostarsi e agire in sicurezza, fosse idonea a rafforzare anche l’organizzazione.
Il Tribunale del riesame, con motivazione certo non congetturale, come preteso dal ricorrente, ma, piuttosto, puntuale e logicamente coerente, si è soffermato sulla sussistenza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie in termini di concretezza e di attualità, fondando la relativa valutazione proprio sul tipo di reato per il quale si procede e sulle modalità del fatto.
La valutazione del pericolo di reiterazione deve essere concreta e attuale e può fondarsi, nel caso esaminato, sul tipo di reato e sulle modalità del fatto, unitamente agli elementi relativi alla persistente collocazione dell’indagato nell’ambiente criminale.
In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, cit.
La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari non esonera dalla valutazione del decorso del tempo quando sia trascorso un periodo rilevante senza condotte sintomatiche di persistente pericolosità. La Corte ha tuttavia ritenuto adeguata la valutazione concreta svolta nel caso, anche in ragione della persistente inserzione nell’ambiente criminale.
La riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal giudice per le indagini preliminari a proposito dell’insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio.
Nel giudizio di appello cautelare promosso dal pubblico ministero contro il rigetto della misura, la riforma sfavorevole non richiede di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio l’erroneità della decisione del GIP: è sufficiente un quadro di gravi indizi che raggiunga una qualificata probabilità di responsabilità.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il favoreggiamento personale, quale reato di pericolo, è integrato da una condotta attiva od omissiva idonea ad alterare negativamente il contesto nel quale le indagini o le ricerche sono in corso o potrebbero iniziare; non occorre provare che il favorito abbia conseguito un vantaggio effettivo.
- Ai fini del dolo generico del favoreggiamento personale non è necessario che l’agente sappia che le indagini siano già formalmente in corso: è sufficiente la consapevole volontà di ostacolare investigazioni o ricerche possibili, quando il loro svolgimento sia prevedibile.
- L’aggravante di cui all’art. 378, comma 2, c.p. ricorre per il fatto che il favorito abbia fatto parte di un’associazione mafiosa e non richiede la prova che l’azione di favoreggiamento fosse diretta ad agevolare il sodalizio; l’aggravante dell’agevolazione mafiosa richiede invece la prova dello specifico intento di favorire l’associazione.
- Nell’appello cautelare del pubblico ministero contro il rigetto di una misura, la riforma sfavorevole all’indagato richiede una motivazione articolata che consideri le ragioni della decisione riformata quando interferiscano con la diversa valutazione, ma non la dimostrazione dell’erroneità della decisione del GIP oltre ogni ragionevole dubbio.
- Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza cautelare, il controllo è circoscritto alla correttezza giuridica e alla tenuta logica della motivazione; non consente una nuova valutazione degli elementi fattuali, dello spessore degli indizi o delle condizioni soggettive dell’indagato.
- Per i reati cui si applica la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., un rilevante intervallo temporale privo di condotte sintomatiche di pericolosità deve essere considerato dal giudice; la valutazione può comunque fondarsi sul tipo di reato, sulle modalità del fatto e sulla persistente inserzione dell’indagato nell’ambiente criminale.
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