Cassazione Civile, Ordinanza n. 28025/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato inesistente una cartella di pagamento per ICI, ritenendola notificata a soggetto estinto. La cartella era stata notificata il 3 luglio 2019 presso la residenza della persona fisica indicata come liquidatore di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese dal 6 marzo 2018, con bilancio di liquidazione già approvato. La ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell'art. 2945 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, per i tributi, l'estinzione della società cancellata resta inefficace per cinque anni dalla richiesta di cancellazione e che quindi la notifica era valida.
La decisione
La Corte ha ritenuto errata la decisione della CTR perché, in materia di tributi, l'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 differisce per cinque anni gli effetti estintivi della cancellazione della società dal registro delle imprese. In tale periodo opera la c.d. sopravvivenza fiscale della società, con conservazione dei poteri rappresentativi del liquidatore e legittimazione a ricevere gli atti impositivi e a opporsi ad essi. Per questo la dichiarazione di inesistenza della cartella è stata cassata; la causa è stata rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all' articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"
Per gli atti tributari e contributivi, l'effetto estintivo della cancellazione della società è differito di cinque anni dalla richiesta di cancellazione, rendendo efficace l'attività di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione nel periodo transitorio.
"Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese... Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci... e nei confronti dei liquidatori... La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società"
La norma disciplina gli effetti civilistici della cancellazione della società, ma nel caso dei tributi opera la disciplina speciale che differisce tali effetti per un quinquennio.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma il testo della decisione non sviluppa un'autonoma interpretazione della norma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di riscossione di tributi o contributi, la cancellazione della società dal registro delle imprese non produce immediatamente effetti estintivi nei confronti dell'amministrazione finanziaria o dell'ente creditore, poiché tali effetti sono differiti per cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
- Nel periodo di sopravvivenza fiscale, il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale ed è legittimato a ricevere la notificazione degli atti impositivi e a impugnarli.
- È erronea la declaratoria di inesistenza o invalidità della notifica di una cartella tributaria fondata sulla sola intervenuta cancellazione della società, se la notifica avviene entro il quinquennio previsto dalla disciplina speciale.
- La disciplina speciale tributaria prevale, per la validità ed efficacia degli atti di accertamento e riscossione, sulla regola civilistica dell'estinzione immediata della società cancellata.
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