Cassazione Penale, Sentenza n. 2598/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il motivo relativo alla errata qualificazione giuridica del fatto (nel limite consentito per il patteggiamento) e ha accertato la mancanza di adeguata motivazione sulla riqualificazione nella ipotesi lieve, considerati gli elementi probatori. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ragusa - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di patteggiamento che aveva riqualificato il fatto nella 'ipotesi lieve' ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il motivo principale era che la riqualificazione era ingiustificata alla luce degli elementi fattuali: pluralità e diversità di sostanze (metadone, cocaina, eroina), quantitativi non trascurabili, presenza di strumenti per il taglio e il confezionamento (bilancino, taglierino, buste), nonché precedenti penali dell'imputato, elementi che secondo il ricorrente indicano professionalità nell'attività di spaccio e elevata potenzialità diffusiva; inoltre si contestava la carenza di motivazione della sentenza sul punto.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento; il processo si conclude con accordo tra le parti su pena e qualificazione, ma la sentenza resta soggetta ai limiti di impugnazione previsti per questa procedura.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5 e comma 5-bis
Comma 5 definisce l'"ipotesi lieve" per i reati di cui all'art. 73 richiedendo una valutazione complessiva di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze; comma 5-bis consente, in concreto, talune sostituzioni della pena (es. lavoro di pubblica utilità) nei casi di lieve entità. La Corte sottolinea che l'accertamento della lieve entità è valutativo e richiede motivazione esplicita; la diversità di sostanze non esclude automaticamente la lieve entità, ma può contribuire a escluderla se altri indici sono contrari.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi ammissibili di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento ai profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione al contenuto sintetico della motivazione del ricorso; consente la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è estremamente limitato: è ammissibile impugnare l'erronea qualificazione giuridica solo se l'errore è manifesto e immediatamente evincibile dagli atti.
- La configurazione dell'"ipotesi lieve" ex art. 73 richiede una valutazione complessiva e motivata di più indici (quantità, qualità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze, precedenti); la presenza di più sostanze, strumenti per il confezionamento e precedenti penalizzanti orienta verso l'esclusione della lieve entità.
- La diversità delle sostanze non determina da sola l'esclusione della lieve entità, ma costituisce un elemento rilevante da ponderare con gli altri indici; solo se la valutazione complessiva porta in modo non equivoco fuori dalla fattispecie lieve può escludersi questa qualificazione.
- La motivazione della sentenza che opera una riqualificazione deve specificare come ciascun elemento fattuale abbia inciso sul giudizio di lieve entità; la carenza o l'ellitticità della motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio.
- In casi similari, se il giudice accerta indizi di professionalità (più sostanze, confezionamento, strumenti, diffusività) è probabile che l'ipotesi lieve venga esclusa e che, in difetto di motivazione adeguata, la decisione sia suscettibile di annullamento in sede di legittimità.
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