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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29084/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare personale in relazione a un'ipotesi di estorsione ex art. 629 c.p., commessa l'11 agosto 2024. Il Tribunale di Benevento aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; il Tribunale di Napoli, in sede di riesame ex art. 310 c.p.p., aveva rigettato l'appello avverso tale ordinanza. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'utilizzabilità degli esiti delle perquisizioni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Successivamente è intervenuta comunicazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta dal difensore e dall'indagato, motivata dalla sopravvenuta scarcerazione e dal venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia all'impugnazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e a seguito della scarcerazione dell'indagato, faceva venire meno l'interesse attuale alla decisione. La declaratoria di inammissibilità è stata ricondotta all'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; la Corte ha inoltre precisato che, in tale specifica ipotesi di carenza di interesse sopravvenuta in materia de libertate, non seguono né la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari personali, la sopravvenuta scarcerazione dell'indagato può determinare il venir meno dell'interesse all'impugnazione, rendendo il ricorso inammissibile se la rinuncia o la carenza di interesse intervengono dopo la proposizione del gravame.
  • Quando l'inammissibilità dipende da una sopravvenuta carenza di interesse in materia de libertate, non si applicano automaticamente né la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
  • Le censure relative a utilizzabilità delle prove, gravità indiziaria ed esigenze cautelari restano assorbite se il ricorso viene definito in rito per difetto sopravvenuto di interesse, senza esame del merito cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariRapina
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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