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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44737/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Mallardo era contestato come collettore/fornitore di somme provento di estorsioni per conto del clan in favore del cognato Olimpio Michele; Pasqualina era indicata quale "cassiera"/depositaria dei proventi e interlocutrice tra il fratello e gli affiliati; Pirozzi era indicato come intermediario che organizzava incontri e veicolava richieste di denaro tra Olimpio Michele e il referente sul territorio (Cecere Stefano). Le difese hanno dedotto: insufficienza e genericità delle dichiarazioni di collaboratori; errata lettura di intercettazioni (pagamenti riconducibili a prestazioni legittime); episodicità e temporalità delimitata dei fatti, assenza di sistematicità e vantaggi per i ricorrenti, e quindi mancanza di gravi indizi e di pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti de libertate (controllo sulla coerenza e sulla logica della motivazione, non sulla rivalutazione dei fatti). Ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori fossero corroborate da intercettazioni e altri elementi e che le conversazioni e i comportamenti indicati erano compatibili con i ruoli contestati (collettore/fornitore per Mallardo; cassiera/tesoriera e tramite per Pasqualina; intermediario/remunerato per Pirozzi). Ha altresì ritenuto applicabile la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 co.3 c.p.p. dato il perdurante controllo del clan sull'area, e dunque sussistenti le esigenze cautelari. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta remissione in libertà né sostituzione della misura (richiamo all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato contestato (associazione di tipo mafioso). La Corte valuta la sussistenza di indizi rispetto ai ruoli funzionali degli indagati all'interno della consorteria.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per la valutazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte precisa che l'eventuale insussistenza è valutabile in cassazione soltanto se emerge una violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione di pericolosità relativa nei casi di reati di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata e giustificasse le esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda accessoria per i ricorsi dichiarati inammissibili.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per precisare che la pronuncia di inammissibilità non comporta automaticamente la remissione in libertà o la sostituzione della misura.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti de libertate è limitato: si verifica soltanto la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale, non si riconsiderano i fatti o si riformula la valutazione delle prove.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari per associazione mafiosa (art. 416-bis) occorre dimostrare più di atti isolati: serve provare l'assenza di una partecipazione sistematica o di una stabile funzione all'interno dell'organizzazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, pur essendo delicate, possono sorreggere misure cautelari se risultano concretamente riscontrate da elementi autonomi (intercettazioni, comportamenti concreti, scambi documentali).
  • La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 co.3 c.p.p. in materia di criminalità organizzata è particolarmente incisiva; il mero trascorrere del tempo o l'interruzione temporanea dell'attività non sono sempre sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione se il clan mantiene il controllo territoriale.
  • Nel difendere soggetti accusati di ruoli 'intermedi' o di cassa, è strategico dimostrare: episodicità concreta, natura legittima dei trasferimenti contestati, assenza di vantaggi derivanti per il clan e impossibilità oggettiva di reiterazione.
  • Chi propone ricorso per cassazione contro ordinanze de libertate deve concentrare le censure su profili di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne per spese e ammende; non bisogna presumere che l'inammissibilità determini automaticamente la remissione in libertÃ.

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