Cassazione Penale, Sentenza n. 44737/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Mallardo era contestato come collettore/fornitore di somme provento di estorsioni per conto del clan in favore del cognato Olimpio Michele; Pasqualina era indicata quale "cassiera"/depositaria dei proventi e interlocutrice tra il fratello e gli affiliati; Pirozzi era indicato come intermediario che organizzava incontri e veicolava richieste di denaro tra Olimpio Michele e il referente sul territorio (Cecere Stefano). Le difese hanno dedotto: insufficienza e genericità delle dichiarazioni di collaboratori; errata lettura di intercettazioni (pagamenti riconducibili a prestazioni legittime); episodicità e temporalità delimitata dei fatti, assenza di sistematicità e vantaggi per i ricorrenti, e quindi mancanza di gravi indizi e di pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti de libertate (controllo sulla coerenza e sulla logica della motivazione, non sulla rivalutazione dei fatti). Ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori fossero corroborate da intercettazioni e altri elementi e che le conversazioni e i comportamenti indicati erano compatibili con i ruoli contestati (collettore/fornitore per Mallardo; cassiera/tesoriera e tramite per Pasqualina; intermediario/remunerato per Pirozzi). Ha altresì ritenuto applicabile la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 co.3 c.p.p. dato il perdurante controllo del clan sull'area, e dunque sussistenti le esigenze cautelari. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta remissione in libertà né sostituzione della misura (richiamo all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Reato contestato (associazione di tipo mafioso). La Corte valuta la sussistenza di indizi rispetto ai ruoli funzionali degli indagati all'interno della consorteria.
Richiamato come parametro per la valutazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte precisa che l'eventuale insussistenza è valutabile in cassazione soltanto se emerge una violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
Richiamata la presunzione di pericolosità relativa nei casi di reati di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata e giustificasse le esigenze cautelari.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda accessoria per i ricorsi dichiarati inammissibili.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per precisare che la pronuncia di inammissibilità non comporta automaticamente la remissione in libertà o la sostituzione della misura.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti de libertate è limitato: si verifica soltanto la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale, non si riconsiderano i fatti o si riformula la valutazione delle prove.
- Per contrastare efficacemente misure cautelari per associazione mafiosa (art. 416-bis) occorre dimostrare più di atti isolati: serve provare l'assenza di una partecipazione sistematica o di una stabile funzione all'interno dell'organizzazione.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, pur essendo delicate, possono sorreggere misure cautelari se risultano concretamente riscontrate da elementi autonomi (intercettazioni, comportamenti concreti, scambi documentali).
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 co.3 c.p.p. in materia di criminalità organizzata è particolarmente incisiva; il mero trascorrere del tempo o l'interruzione temporanea dell'attività non sono sempre sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione se il clan mantiene il controllo territoriale.
- Nel difendere soggetti accusati di ruoli 'intermedi' o di cassa, è strategico dimostrare: episodicità concreta, natura legittima dei trasferimenti contestati, assenza di vantaggi derivanti per il clan e impossibilità oggettiva di reiterazione.
- Chi propone ricorso per cassazione contro ordinanze de libertate deve concentrare le censure su profili di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne per spese e ammende; non bisogna presumere che l'inammissibilità determini automaticamente la remissione in libertÃ.
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