Cassazione Penale, Sentenza n. 31428/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. e conseguente erronea quantificazione della pena, poiché il Giudice dell'esecuzione avrebbe aumentato le maggiorazioni per i reati-satellite oltre l'entità fissata dal giudice della cognizione, realizzando una riforma peggiorativa; (2) violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizio motivazionale per la mancata e insufficiente motivazione circa l'entità degli aumenti applicati in continuazione, con palese illogicità nella determinazione delle maggiorazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Ha stabilito il rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice dell'esecuzione, per nuova determinazione della pena: il riconoscimento della continuazione resta confermato, ma il Giudice dovrà individuare la pena base nella più grave tra quelle inflitte nei singoli procedimenti e poi determinare i successivi aumenti rispettando i limiti e i principi di giurisprudenza (in particolare non eccedere le maggiorazioni fissate dal giudice della cognizione per i reati-satellite) e fornendo adeguata motivazione sull'entità delle maggiorazioni operate.
Norme richiamate
art. 81, quarto comma, cod. pen.
Usato come criterio normative per la disciplina della continuazione; la Corte richiama il principio che il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione.
Richiamato come parametro generale per la determinazione della pena (pene applicabili e loro quantificazione) cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi nell'esercizio della discrezionalità.
Richiama i criteri di determinazione della pena (circostanze, attenuanti/agggravanti, ecc.) che il giudice dell'esecuzione deve motivare quando quantifica la pena e le maggiorazioni.
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Giudice dell'esecuzione circa l'entità degli aumenti, violando il principio di motivazione adeguata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini del limite della sintesi nella esposizione dei motivi di cassazione (il motivo è stato riassunto nei limiti strettamente necessari).
Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Giurisprudenza consolidata richiamata per il principio che il giudice dell'esecuzione non può aumentare le maggiorazioni per i reati-satellite oltre quanto già fissato dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano) e altre pronunce (Conte, Di Stefano, Di Girolamo, Palaia, Trisciuoglio, Bruzzaniti)
Serie di precedenti che definiscono il metodo: scorporare le continuazioni già riconosciute dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e poi operare aumenti autonomi per i reati-satellite senza superare le maggiorazioni già fissate, motivando adeguatamente ogni scelta.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce la continuazione tra reati giudicati con sentenze distinte, deve prima individuare la pena base nella più grave delle pene inflitte nei singoli procedimenti e poi applicare aumenti per i reati-satellite, senza superare le maggiorazioni già fissate dal giudice della cognizione.
- Non è consentito al giudice dell'esecuzione aumentare le maggiorazioni per i reati-satellite oltre i limiti stabiliti nelle sentenze irrevocabili: tale comportamento integra una riforma peggiorativa e è censurabile in cassazione.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di motivare non soltanto la scelta della pena-base, ma anche l'entità di ciascuna maggiorazione applicata: la motivazione deve consentire il controllo logico-giuridico del percorso decisorio.
- Se la motivazione è insufficiente o è stata superata la soglia delle maggiorazioni precedentemente fissate, la Corte di cassazione annulla la determinazione della pena e rinvia al giudice dell'esecuzione per nuovo calcolo conformemente ai principi di giurisprudenza.
- In presenza di più sentenze che hanno già operato unificazioni o riconoscimenti di continuazione, il giudice dell'esecuzione deve 'scorporare' tali unificazioni per valutare correttamente la pena-base e le ulteriori maggiorazioni, rispettando il divieto di peggioramento rispetto alle decisioni di cognizione irrevocabili.
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