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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31428/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. e conseguente erronea quantificazione della pena, poiché il Giudice dell'esecuzione avrebbe aumentato le maggiorazioni per i reati-satellite oltre l'entità fissata dal giudice della cognizione, realizzando una riforma peggiorativa; (2) violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizio motivazionale per la mancata e insufficiente motivazione circa l'entità degli aumenti applicati in continuazione, con palese illogicità nella determinazione delle maggiorazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Ha stabilito il rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice dell'esecuzione, per nuova determinazione della pena: il riconoscimento della continuazione resta confermato, ma il Giudice dovrà individuare la pena base nella più grave tra quelle inflitte nei singoli procedimenti e poi determinare i successivi aumenti rispettando i limiti e i principi di giurisprudenza (in particolare non eccedere le maggiorazioni fissate dal giudice della cognizione per i reati-satellite) e fornendo adeguata motivazione sull'entità delle maggiorazioni operate.

Norme richiamate

  • art. 81, quarto comma, cod. pen.

    Usato come criterio normative per la disciplina della continuazione; la Corte richiama il principio che il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come parametro generale per la determinazione della pena (pene applicabili e loro quantificazione) cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi nell'esercizio della discrezionalità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiama i criteri di determinazione della pena (circostanze, attenuanti/agggravanti, ecc.) che il giudice dell'esecuzione deve motivare quando quantifica la pena e le maggiorazioni.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione all'obbligo di motivazione: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Giudice dell'esecuzione circa l'entità degli aumenti, violando il principio di motivazione adeguata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato ai fini del limite della sintesi nella esposizione dei motivi di cassazione (il motivo è stato riassunto nei limiti strettamente necessari).

  • Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Giurisprudenza consolidata richiamata per il principio che il giudice dell'esecuzione non può aumentare le maggiorazioni per i reati-satellite oltre quanto già fissato dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.

  • Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano) e altre pronunce (Conte, Di Stefano, Di Girolamo, Palaia, Trisciuoglio, Bruzzaniti)

    Serie di precedenti che definiscono il metodo: scorporare le continuazioni già riconosciute dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e poi operare aumenti autonomi per i reati-satellite senza superare le maggiorazioni già fissate, motivando adeguatamente ogni scelta.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce la continuazione tra reati giudicati con sentenze distinte, deve prima individuare la pena base nella più grave delle pene inflitte nei singoli procedimenti e poi applicare aumenti per i reati-satellite, senza superare le maggiorazioni già fissate dal giudice della cognizione.
  • Non è consentito al giudice dell'esecuzione aumentare le maggiorazioni per i reati-satellite oltre i limiti stabiliti nelle sentenze irrevocabili: tale comportamento integra una riforma peggiorativa e è censurabile in cassazione.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di motivare non soltanto la scelta della pena-base, ma anche l'entità di ciascuna maggiorazione applicata: la motivazione deve consentire il controllo logico-giuridico del percorso decisorio.
  • Se la motivazione è insufficiente o è stata superata la soglia delle maggiorazioni precedentemente fissate, la Corte di cassazione annulla la determinazione della pena e rinvia al giudice dell'esecuzione per nuovo calcolo conformemente ai principi di giurisprudenza.
  • In presenza di più sentenze che hanno già operato unificazioni o riconoscimenti di continuazione, il giudice dell'esecuzione deve 'scorporare' tali unificazioni per valutare correttamente la pena-base e le ulteriori maggiorazioni, rispettando il divieto di peggioramento rispetto alle decisioni di cognizione irrevocabili.

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