Cassazione Penale, Sentenza n. 1960/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti censuravano la determinazione della pena operata dal giudice del rinvio dopo l'annullamento per motivi costituzionali: sostenevano violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice del rinvio non aveva parametrato la pena adottando i medesimi criteri del primo giudice (ossia avvicinandola al minimo edittale applicato dal Tribunale), per cui la pena sarebbe illegittima, non proporzionata e non adeguata alla fattispecie concreta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità (sent. n.32/2014) è tornata in vigore la precedente cornice edittale dell'art.73 d.P.R. 309/1990 ma il giudice del rinvio non è vincolato a ricalcare la parametrizzazione del primo giudice; può determinare discrezionalmente la pena nell'ambito della nuova (più lieve) cornice, motivando sulla base dei parametri di legge (art.133 c.p.), come nel caso concreto dove il quantitativo rilevante di droga ha giustificato una pena superiore al minimo. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
La sentenza richiama la reviviscenza del testo anteriore alle modifiche del 2006 in seguito alla sentenza costituzionale n.32/2014; il giudice deve applicare la cornice edittale tornata in vigore ma può fissare la pena discrezionalmente entro tale cornice.
d.l. 272/2005 conv. legge 49/2006 (c.d. Fini-Giovanardi), artt. 4-bis e 4-vicies ter
artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 272/2005 conv. legge 49/2006
Quelle disposizioni avevano equiparato droghe 'leggere' e 'pesanti'; la Corte Costituzionale le ha dichiarate incostituzionali (sent. n.32/2014), determinando la riorganizzazione della cornice sanzionatoria.
Corte Costituzionale, sentenza n. 32/2014
Dichiarando l'incostituzionalità delle norme della legge 49/2006, la sentenza ha fatto rivivere la precedente disciplina dell'art.73 d.P.R. 309/1990; non implica però che i giudici d'appello debbano necessariamente rideterminare la pena in termini analoghi al minimo applicato in primo grado.
Fornisce i parametri per la determinazione della pena (circostanze, quantità, gravità) e legittima l'uso del quantitativo sequestrato quale motivo per discostarsi dal minimo edittale nella fissazione della pena.
Cassazione, Sez. U., n. 33040/2015 (Jazouli)
Sez. U., n. 33040 del 26/2/2015
Ha affermato l'illegittimità della pena determinata con procedimento di commisurazione fondato sui limiti introdotti dalla legge 49/2006 dichiarata incostituzionale, anche se la pena concreta rientrava nei limiti dell'originario art.73.
Cassazione, Sez. 6 n. 25256/2015 (Scarallo) e Sez. 3 n. 23952/2015 (Di Pietro)
Sez. 6 n. 25256 del 24/2/2015; Sez. 3 n. 23952 del 30/4/2015
Giurisprudenza che precisa come il giudice di appello non sia obbligato a riprodurre la vicinanza al minimo edittale fissata dal primo giudice dopo la reviviscenza della precedente cornice; può discrezionalmente determinare la pena entro la nuova cornice, con l'unico limite del divieto di reformatio in peius se ad appellarsi è stato solo l'imputato.
Corte Costituzionale, n. 186/2000
Richiamata in relazione al potere-dovere di non esonerare dalla sanzione della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo motivi che non ricorrono nel caso di specie.
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità che annulla disposizioni che avevano modificato i limiti edittali fa rivivere la precedente cornice normativa; il giudice applica la nuova (più favorevole) cornice risultante dalla sentenza costituzionale.
- Il giudice di rinvio o d'appello non è vincolato a ripetere esattamente la parametrizzazione della pena operata dal primo giudice: può determinare discrezionalmente la pena nell'ambito della cornice rivissuta motivando con i parametri dell'art.133 c.p. (es. quantitativo sequestrato, gravità della condotta).
- Se solo l'imputato ha proposto appello, il giudice non può aggravare la sua posizione (divieto di reformatio in peius); fuori da questo vincolo il giudice può aumentare o diminuire la pena entro la cornice applicabile.
- Una censura alla determinazione della pena deve dimostrare un errore di diritto o di motivazione significativo (es. travisamento dei parametri di cui all'art.133), non il mero disaccordo sulla maggiore o minore durezza della sanzione.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende, salvo giustificazioni che non emergono nel caso esaminato.
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