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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21226/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del tribunale che aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria su un immobile. L'immobile, ritenuto indivisibile, era stato attribuito agli eredi che già possedevano la quota maggiore, con conguaglio in denaro corrisposto agli altri coeredi per il valore delle loro quote. L'Agenzia delle entrate ha tassato l'operazione applicando l'aliquota dell'1% sulla parte del bene corrispondente alla quota di diritto degli assegnatari e l'aliquota del 9% sulla parte eccedente, ritenuta equivalente a un trasferimento. La CTR aveva invece annullato l'atto ritenendo applicabile solo l'aliquota degli atti di divisione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 20 e 34 del d.P.R. n. 131/1986, degli artt. 1 e 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, e dell'art. 720 c.c., sostenendo che l'eccedenza assegnata al condividente con conguaglio va tassata come vendita per la parte eccedente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per aver la CTR ritenuto provata la corrispondenza tra quote di fatto e quote di diritto; 3) erroneità nell'aver annullato l'avviso anziché rideterminare l'imposta dovuta. I contribuenti hanno resistito e hanno anche eccepito l'inammissibilità per asserita non autosufficienza del ricorso e la cessazione della materia del contendere per uno sgravio parziale intervenuto in sede amministrativa dopo la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la tassazione dell'eccedenza assegnata al condividente come trasferimento soggetto all'aliquota degli atti traslativi ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 131/1986. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. Sono state inoltre respinte sia l'eccezione di non autosufficienza del ricorso sia l'eccezione di cessazione della materia del contendere, affermando che lo sgravio della cartella dopo una sentenza favorevole al contribuente non implica acquiescenza né estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente autosufficiente perché conteneva gli elementi essenziali della vicenda fattuale e processuale, tali da consentire la comprensione delle censure.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 34 e alla Tariffa per sostenere la corretta qualificazione tributaria dell'atto registrato.

  • art. 34 d.P.R. n. 131/1986

    L'eccedenza di valore assegnata al condividente rispetto alla quota di diritto è considerata, per presunzione assoluta, alla stregua di una vendita limitatamente alla parte eccedente, con applicazione dell'aliquota degli atti traslativi.

  • artt. 1 e 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Sono richiamati per individuare le aliquote applicabili agli atti di divisione e agli atti traslativi.

  • art. 720 c.c.

    È evocato con riguardo alla divisione di bene non comodamente divisibile e all'assegnazione dell'immobile a uno dei condividenti.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo assorbito lamentava un erroneo riparto dell'onere della prova sulla corrispondenza tra quote di fatto e quote di diritto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi per rinviare alle loro argomentazioni in presenza di assoluta identità di ratio.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, quando nello scioglimento di una comunione ereditaria un condividente riceve beni di valore complessivamente eccedente rispetto alla propria quota di diritto, la parte eccedente è tassata come trasferimento, a prescindere dalla funzione compensativa del conguaglio in denaro corrisposto agli altri condividenti.
  • Ai fini dell'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986 rileva l'eccedenza oggettiva tra quota di fatto assegnata e quota di diritto; la presenza di un conguaglio non impedisce la qualificazione della parte eccedente come vendita ai fini fiscali.
  • Nel contenzioso tributario, lo sgravio della cartella o del ruolo disposto dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente non comporta di per sé acquiescenza dell'Amministrazione né cessazione della materia del contendere, potendo essere giustificato dall'opportunità di evitare ulteriori spese esecutive.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto per una questione dirimente di diritto, gli ulteriori motivi che investono profili logicamente subordinati o consequenziali possono essere dichiarati assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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