Cassazione Penale, Ordinanza n. 02552/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso avverso il decreto del giudice di sorveglianza che aveva respinto il reclamo relativo a un ordine di servizio dell'amministrazione penitenziaria, emanato per disciplinare gli scambi di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità in attuazione della sentenza costituzionale n. 97 del 2020. In particolare, il ricorrente lamentava vizio di motivazione e violazione di legge, invocando gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. e la violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di art. 41-bis ord. pen.; sosteneva che l'ordine di servizio fosse ingiustificatamente afflittivo perché avrebbe consentito solo lo scambio di cibi cucinati e non anche di cibi crudi, e perché la procedura tramite "domandina" avrebbe comportato ritardi tali da svuotare di contenuto il diritto riconosciuto ai detenuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che esse riproponevano argomenti già esaminati e disattesi dal magistrato di sorveglianza con motivazione corretta. La decisione sottolinea che il reclamo ex art. 35 ord. pen. ha una funzione di controllo sull'esecuzione della custodia conforme a legge e regolamenti, mentre il reclamo giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. richiede la deduzione di un pregiudizio concreto e attuale derivante da un comportamento amministrativo lesivo di un diritto soggettivo. L'ordine di servizio impugnato, secondo la giurisprudenza richiamata, non nega il diritto agli scambi ma ne regola l'esercizio; anche la previsione della richiesta preventiva non è considerata una restrizione tale da impedire in concreto l'esercizio del diritto, ed è funzionale al controllo dell'amministrazione penitenziaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della lamentata irragionevolezza della disciplina amministrativa sugli scambi tra detenuti.
art. 27, comma 3, Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere il carattere afflittivo e non rieducativo delle limitazioni imposte dall'ordine di servizio.
Richiamato in relazione ai limiti e alla disciplina degli scambi tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale.
È richiamato per distinguere il reclamo amministrativo, finalizzato a far cessare violazioni nella esecuzione della custodia e a impartire disposizioni conformi a legge e regolamenti.
È richiamato per il reclamo giurisdizionale, ammesso solo in presenza di un pregiudizio concreto e attuale derivante da un comportamento dell'amministrazione.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Norma richiamata congiuntamente all'art. 35-bis ord. pen. per definire l'oggetto del reclamo giurisdizionale in materia di diritti del detenuto.
Utilizzato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale del detenuto presuppone la deduzione di un pregiudizio concreto e attuale derivante da un comportamento dell'amministrazione lesivo di un diritto soggettivo; in mancanza di tale requisito, il ricorso è inammissibile.
- Un provvedimento amministrativo che disciplini le modalità di esercizio di un diritto del detenuto non è illegittimo solo perché ne regola l'uso: occorre verificare se la disciplina concreta neghi il diritto oppure si limiti a organizarne l'esercizio in modo funzionale a esigenze di controllo.
- La previsione di una richiesta preventiva per effettuare scambi tra detenuti non integra, di per sé, una compressione illegittima del diritto, se la disciplina resta idonea a consentirne l'esercizio concreto e risponde a finalità di controllo dell'amministrazione penitenziaria.
- La riproposizione in cassazione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando esse si pongano in contrasto con la giurisprudenza consolidata, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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