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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40860/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale. Primo motivo: violazione di legge (artt. 18 e 217 L.Fall.) deducendo che, per effetti della pronuncia di cassazione e della successiva vicenda processuale civile, la sentenza dichiarativa di fallimento sarebbe da ritenersi inefficace (richiamando la sentenza Cass. civ. Sez.1 n.3022/2020 e l'art. 393 c.p.c.), con conseguente venire meno dell'elemento costitutivo del reato. Secondo motivo: carenza dell'elemento soggettivo perché l'imputato sarebbe stato mero rappresentante formale ("testa di legno"), non coinvolto nella gestione sostanziale dell'associazione fallita.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato ritenuto infondato. La Corte ha respinto l'applicazione automatica del principio della sentenza n.3022/2020: ha ritenuto necessario un provvedimento formale civile che dichiari l'inefficacia o revoca della sentenza di fallimento perché il giudice penale non possa rilevarla incidentalmente. Ha poi escluso che la dichiarazione di improcedibilità intervenuta in sede civile equivalga automaticamente all'estinzione ai sensi dell'art.393 c.p.c. Sulla contestazione circa la mancanza dell'elemento soggettivo, la Corte ha confermato la valutazione di merito della Corte di appello secondo cui l'imputato era effettivamente coinvolto nella gestione (firma di documenti, ruolo operativo) e, comunque, ha richiamato precedenti secondo cui anche l'amministratore formale può essere ritenuto responsabile ove sussista consapevolezza e obbligo personale riguardo alle scritture contabili. Di conseguenza la condanna per bancarotta semplice documentale è stata mantenuta (pena di 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale).

Norme richiamate

  • art. 18 legge fallimentare (L.Fall.)

    Regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte ha ritenuto che il reclamo costituisca una procedura speciale e non sia assimilabile automaticamente all'appello ordinario; la sentenza di fallimento mantiene i suoi effetti fino a formale revoca o provvedimento che ne dichiari l'inefficacia.

  • art. 217 legge fallimentare (L.Fall.)

    Norma di collegamento usata come riferimento alle fattispecie di bancarotta: il ricorso sosteneva la mancanza dell'elemento soggettivo in forza dell'asserita inefficacia della sentenza di fallimento, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 393 cod. proc. civ.

    "l'intero processo si estingue"

    La Corte ha precisato che l'art.393 c.p.c. trova applicazione nei casi di mancata riassunzione del giudizio di rinvio ma non produce effetti automatici che sostituiscano la necessità di un provvedimento formale di inefficacia/revoca della sentenza di fallimento; inoltre il procedimento di reclamo in materia fallimentare è speciale e non si presta, di regola, all'automatica estinzione del giudizio di fallimento per effetto di un'estinzione del giudizio di rinvio.

  • art. 22 legge fallimentare

    Richiamata per spiegare la disciplina del rigetto/accoglimento del reclamo e la conseguente rimessione degli atti al Tribunale in ipotesi di accoglimento; contribuisce alla valutazione della specialità del reclamo rispetto all'appello ordinario.

  • Giurisprudenza citata: Cass. civ. Sez.1 n.3022/2020

    La Corte ha valutato la sentenza n.3022/2020 e ne ha distinto la portata: pur riconoscendone il principio in astratto (che l'inesatta prosecuzione del giudizio di rinvio può determinare effetti ai sensi dell'art.393 c.p.c.), ha escluso la sua applicazione automatica nel processo penale qui, perché non è intervenuto alcun provvedimento civile formale che dichiari l'inefficacia della sentenza di fallimento e perché il reclamo ex art.18 L.Fall. è procedura speciale.

  • Precedenti sulla responsabilità dell'amministratore (es. Sez.5, n.43977/...)

    Rilevato che anche l'amministratore di diritto, pur se 'di facciata', può essere ritenuto responsabile per reati di bancarotta documentale se emerge la sua consapevolezza dello stato delle scritture o il suo obbligo personale di tenerle e conservarle.

Massime di principio

  • Il giudice penale non può, in via meramente incidentale, dichiarare l'inefficacia di una sentenza civile di fallimento: è necessaria una pronuncia formale civile di revoca/inefficacia affinché il fatto civile abbia effetti sul processo penale.
  • L'applicabilità dell'art. 393 c.p.c. (estinzione del processo per mancata riassunzione) rispetto al processo fallimentare richiede una precisa vicenda processuale (mancata riassunzione) e, comunque, non produce effetti automatici nel penale senza un provvedimento civile che formalizzi l'inefficacia della sentenza di fallimento.
  • Il reclamo ex art.18 L.Fall. è procedura speciale (rito camerale e effetti peculiari) e non va automaticamente equiparata all'appello ordinario; ciò incide sulla valutazione degli effetti di eventuali pronunce civili sul processo penale.
  • La qualifica di rappresentante legale "formale" non esclude automaticamente la responsabilità penale per reati fallimentari; è necessario valutare la concreta posizione, le attività svolte e la consapevolezza riguardo alle scritture contabili.
  • In casi analoghi, chi intende fondare la propria difesa sull'inefficacia di una sentenza civile deve far valere e ottenere un provvedimento civile che dichiari tale inefficacia; l'argomentazione basata solo su vicende processuali civili non sufficientemente formalizzate è fragile in sede penale.
  • Per la contestazione dell'elemento soggettivo in reati fallimentari, la strategia difensiva efficace consiste nel documentare l'assenza di responsabilità gestionale o la totale estraneità alle scritture contabili, nonché nel promuovere e ottenere tempestivi provvedimenti civili che incidano formalmente sulla dichiarazione di fallimento.

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