Cassazione Penale, Sentenza n. 18029/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato ha impugnato la condanna per contravvenzione ex d.lgs. n. 81/2008 sostenendo: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 131-bis c.p., perché il Tribunale ha ritenuto ostativo il mancato pagamento dell'oblazione (atto post delictum che, se effettuato, avrebbe estinto il reato) e ha considerato la natura non formale delle violazioni; 2) vizio di motivazione rispetto ai presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis c.p., per non avere valutato compiutamente elementi come il concorso di colpa dei lavoratori e altri fattori attenuanti ai fini della particolare tenuità dell'offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati: la motivazione del Tribunale è stata definita manifestamente illogica perché ha usato il mancato pagamento dell'oblazione (che, se effettuato, avrebbe estinto il reato) come elemento ostativo alla causa di non punibilità e perché ha posto l'accento sull'esistenza dell'offesa in termini generici (la presenza di offesa è condicio sine qua non del reato). La Corte ha richiamato la novella dell'art. 131-bis c.p. (d.lgs. n. 150/2022 e connessi) che ammette la valutazione della "condotta susseguente al reato" fra i criteri per valutare la particolare tenuità dell'offesa e ne ha affermato la retroattività limitatamente all'ampliamento della portata dell'istituto. Avendo però nel frattempo il reato raggiunto la prescrizione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (esito più favorevole per l'imputato rispetto alla mera esclusione della punibilità).
Norme richiamate
Norme impugnate che qualificano la contravvenzione per violazioni della normativa di sicurezza sul lavoro; costituivano la fattispecie penale di riferimento per la condanna del ricorrente.
La Corte interpreta la norma novellata come estesa retroattivamente (per le parti che ampliano l'applicabilità della causa di non punibilità) e rilevante nella parte in cui pone la "condotta susseguente al reato" tra i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa; tale condotta può ridurre o aggravare la valutazione della gravità dell'offesa ma non può da sola trasformare un fatto non tenue in tenue.
Richiamata per affermare la retroattività applicativa delle modifiche più favorevoli introdotte dall'ultima riforma dell'art. 131-bis.
Richiama i criteri di commisurazione della pena (natura, mezzo, oggetto, tempo, luogo, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o della colpa) che restano parametri centrali nel giudizio di tenuità, integrando la valutazione della condotta post delictum.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma processuale invocata come vizio di motivazione della sentenza impugnata; la Cassazione l'ha ritenuta fondata con riferimento alla illogicità della motivazione del Tribunale.
Hanno modificato l'art. 131-bis ampliandone la portata (applicabilità anche ai reati con pena detentiva minima fino a due anni, rilevanza delle condotte susseguenti, esclusioni per reati di particolare gravità), e tali modifiche sono state ritenute applicabili retroattivamente se più favorevoli.
Massime di principio
- La "condotta susseguente al reato" (es. eliminazione della violazione, risarcimento, restituzione) può essere valutata dal giudice ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., ma non può da sola trasformare in tenue un'offesa che al momento della commissione fosse rilevante.
- Il pagamento dell'oblazione, essendo causa di estinzione del reato quando previsto, è concettualmente diverso dalle condotte rilevanti ai fini della particolare tenuità; la mancata oblazione non dovrebbe essere utilizzata come elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.
- Le modifiche normative che ampliano la portata di una causa di non punibilità si applicano retroattivamente se risultano più favorevoli all'imputato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Nella valutazione della particolare tenuità il giudice deve motivare in modo logico e organico, considerando tutte le circostanze previste dall'art. 133 c.p. insieme alle condotte post delictum; deve evitare argomentazioni manifestamente illogiche o contrastanti.
- Se, nel corso del giudizio, sopravviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione, oblazione dove operante), la declaratoria di estinzione prevale e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo esito più favorevole per l'imputato.
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