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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18029/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato ha impugnato la condanna per contravvenzione ex d.lgs. n. 81/2008 sostenendo: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 131-bis c.p., perché il Tribunale ha ritenuto ostativo il mancato pagamento dell'oblazione (atto post delictum che, se effettuato, avrebbe estinto il reato) e ha considerato la natura non formale delle violazioni; 2) vizio di motivazione rispetto ai presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis c.p., per non avere valutato compiutamente elementi come il concorso di colpa dei lavoratori e altri fattori attenuanti ai fini della particolare tenuità dell'offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati: la motivazione del Tribunale è stata definita manifestamente illogica perché ha usato il mancato pagamento dell'oblazione (che, se effettuato, avrebbe estinto il reato) come elemento ostativo alla causa di non punibilità e perché ha posto l'accento sull'esistenza dell'offesa in termini generici (la presenza di offesa è condicio sine qua non del reato). La Corte ha richiamato la novella dell'art. 131-bis c.p. (d.lgs. n. 150/2022 e connessi) che ammette la valutazione della "condotta susseguente al reato" fra i criteri per valutare la particolare tenuità dell'offesa e ne ha affermato la retroattività limitatamente all'ampliamento della portata dell'istituto. Avendo però nel frattempo il reato raggiunto la prescrizione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (esito più favorevole per l'imputato rispetto alla mera esclusione della punibilità).

Norme richiamate

Massime di principio

  • La "condotta susseguente al reato" (es. eliminazione della violazione, risarcimento, restituzione) può essere valutata dal giudice ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., ma non può da sola trasformare in tenue un'offesa che al momento della commissione fosse rilevante.
  • Il pagamento dell'oblazione, essendo causa di estinzione del reato quando previsto, è concettualmente diverso dalle condotte rilevanti ai fini della particolare tenuità; la mancata oblazione non dovrebbe essere utilizzata come elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.
  • Le modifiche normative che ampliano la portata di una causa di non punibilità si applicano retroattivamente se risultano più favorevoli all'imputato (art. 2, comma 3, c.p.).
  • Nella valutazione della particolare tenuità il giudice deve motivare in modo logico e organico, considerando tutte le circostanze previste dall'art. 133 c.p. insieme alle condotte post delictum; deve evitare argomentazioni manifestamente illogiche o contrastanti.
  • Se, nel corso del giudizio, sopravviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione, oblazione dove operante), la declaratoria di estinzione prevale e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo esito più favorevole per l'imputato.

Testo integrale

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