Ordinanza n. 1043/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 00123/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego di assegnazione temporanea
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia deducendo, in sostanza, l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione alla richiesta di assegnazione temporanea presso un commissariato diverso da quello di servizio. La questione cautelare riguardava l'interpretazione della disciplina speciale applicabile al personale delle forze di polizia: l'Amministrazione aveva negato l'assegnazione richiamando motivate esigenze organiche o di servizio connesse alla situazione della Questura e del commissariato di Milano. L'appellante valorizzava presumibilmente le esigenze personali e familiari sottese all'istituto e la situazione di scopertura dell'organico del commissariato di destinazione; il testo non specifica analiticamente tutti i motivi d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per carenza di fumus boni iuris, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto che l'art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. 95/2017, introdotto dall'art. 40, comma 1, lett. q), del d.lgs. 172/2019, costituisca disciplina speciale per il personale delle forze di polizia e deroghi alla disciplina generale dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001. La normativa speciale consente di negare l'assegnazione temporanea per motivate esigenze organiche o di servizio, senza richiedere che tali esigenze siano eccezionali. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva puntualmente indicato l'allerta terroristica, il numero di obiettivi sensibili e di eventi organizzati a Milano, la presenza di due squadre di calcio di rilievo internazionale e la rilevanza del commissariato di provenienza, competente su una vasta zona centrale interessata da eventi e da un'elevata affluenza di cittadini e turisti. Tali elementi sono stati ritenuti un compendio motivazionale esaustivo. Il Collegio ha escluso che dovessero essere comparativamente considerate le scoperture dell'organico del commissariato di destinazione e le specifiche mansioni del dipendente, poiché l'assegnazione avrebbe comunque privato il commissariato milanese di un'unità impiegata in compiti istituzionali. Il periculum non è stato espressamente esaminato, essendo sufficiente la carenza di fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
motivate esigenze organiche o di servizio
Prevede, per il personale delle forze di polizia, una disciplina speciale dell'assegnazione temporanea, consentendo il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio senza il requisito dell'eccezionalità.
art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
Ha introdotto il comma 31-bis nell'art. 45 del d.lgs. 95/2017, rendendo più restrittiva la disciplina dell'assegnazione temporanea per il personale delle forze di polizia.
Contiene la disciplina generale dell'assegnazione temporanea dei dipendenti pubblici, derogata dalla disciplina speciale prevista per il personale delle forze di polizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla disciplina europea in materia di dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali dell'appellante mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Per il personale appartenente alle forze di polizia, l'art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. 95/2017 costituisce disciplina speciale dell'assegnazione temporanea e deroga alla disciplina generale dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001.
- Ai sensi della disciplina speciale prevista per le forze di polizia, il diniego dell'assegnazione temporanea può essere fondato su motivate esigenze organiche o di servizio; non è necessario che tali esigenze abbiano carattere eccezionale.
- La disciplina dell'assegnazione temporanea impone un bilanciamento tra le esigenze personali e familiari tutelate dall'istituto e le esigenze costituzionalmente rilevanti di difesa, sicurezza pubblica e ordine pubblico proprie del servizio di polizia.
- La motivazione del diniego è adeguata quando individua concretamente le esigenze organizzative e operative del presidio di polizia interessato, riferendole alla situazione di allerta, agli obiettivi sensibili, agli eventi da presidiare, alla rilevanza territoriale dell'ufficio e alla necessità di mantenere l'unità lavorativa in servizio.
- Ai fini della valutazione della richiesta di assegnazione temporanea, l'Amministrazione non è tenuta a riconoscere prevalenza alle scoperture di organico dell'ufficio di destinazione quando abbia puntualmente motivato le prevalenti esigenze del commissariato di provenienza.
- La perdita di un'unità lavorativa impiegata in compiti istituzionali può integrare un'esigenza di servizio ostativa all'assegnazione temporanea, anche senza una specifica considerazione delle mansioni concretamente svolte dal dipendente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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