Cassazione Civile, Ordinanza n. 34507/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due deliberazioni assembleari condominiali con cui erano stati approvati i consuntivi di lavori straordinari eseguiti su appalto. Un condomino sosteneva che il riparto del debito verso l'appaltatrice dovesse avvenire secondo nuove tabelle millesimali già accertate in altro giudizio e non secondo quelle richiamate nel contratto di appalto; chiedeva quindi la nullità o l'annullamento delle delibere. Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha poi sospeso il processo ritenendo che l'esito del ricorso per cassazione pendente avverso la sentenza d'appello che confermava la determinazione delle nuove tabelle millesimali avesse efficacia pregiudicante. Il condominio ha proposto regolamento di competenza con due motivi: (1) nullità per difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza di sospensione, perché il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni della pregiudizialità; (2) violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c., per inesistenza di un effettivo rapporto di pregiudizialità o stretta connessione tra il giudizio di cassazione sulla sentenza relativa alle tabelle millesimali e i giudizi di impugnazione delle delibere assembleari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha cassato l'ordinanza con cui il Tribunale di Ancona aveva sospeso il processo. Ha affermato che, quando si dispone la sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa dell'esito di altro giudizio ritenuto pregiudicante, il giudice deve motivare in modo esplicito sui requisiti della pregiudizialità e della concreta controvertibilità della decisione impugnata; una formula generica sulla 'stretta connessione' equivale a omessa motivazione. Assorbito il secondo motivo, la Corte ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Ancona per la prosecuzione del giudizio e per la liquidazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo al difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata
la sospensione discrezionale del processo in attesa della definizione di altra controversia richiede una motivazione esplicita sui requisiti di pregiudizialità e sulla concreta efficacia pregiudicante della decisione altrui
la motivazione può essere sintetica, ma non può risolversi in affermazioni apodittiche prive di spiegazione dei presupposti della sospensione
richiamato con riferimento al reclamo cautelare già accolto dal Tribunale contro una precedente sospensione
richiamato per la trattazione camerale con conclusioni scritte del pubblico ministero
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. non può essere disposta con motivazione meramente assertiva: il giudice deve indicare le ragioni per cui la decisione di altro giudizio è davvero idonea a pregiudicare la causa pendente.
- L'affermazione della sola 'stretta connessione' tra due giudizi non basta a legittimare la sospensione, se non è accompagnata dalla spiegazione del nesso di pregiudizialità e della concreta rilevanza della decisione esterna.
- Quando il giudice omette di spiegare i presupposti della sospensione, l'ordinanza è censurabile in cassazione per difetto di motivazione.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto perché l'ordinanza di sospensione è priva di adeguata motivazione, l'esame degli ulteriori motivi sulla sussistenza della pregiudizialità può rimanere assorbito.
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