Cassazione Penale, Ordinanza n. 31604/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a pena detentiva e pecuniaria per due ipotesi di reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto l'illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessiva entità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, osservando che la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale e che la motivazione della Corte territoriale era congrua e immune da vizi logici anche quanto al diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che la censura sulla dosimetria della pena non fosse scrutinabile in sede di legittimità, poiché la decisione impugnata era sorretta da motivazione congrua e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; inoltre ha reputato non sindacabile la motivazione di merito che aveva escluso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice posta a base delle due ipotesi di reato per cui vi è stata condanna in primo e secondo grado.
È il parametro richiamato per la determinazione della pena; la scelta del giudice di merito di irrogare una pena media o prossima al minimo edittale è stata ritenuta insindacabile in cassazione, se adeguatamente motivata.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione non illogica e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la conseguente condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla misura della pena non è ammissibile quando si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito, se il giudice di merito ha determinato la sanzione in misura media o prossima al minimo edittale con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La specifica e dettagliata motivazione sui criteri di commisurazione della pena è richiesta soprattutto quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o superiore alla media; in caso contrario, il richiamo implicito ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può essere sufficiente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è incensurabile in cassazione quando il giudice di merito lo motivi in modo coerente con le risultanze processuali e senza vizi logici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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