Cassazione Penale, Ordinanza n. 04394/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non risulta una modifica nel merito della condanna già pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte d'appello in materia di stupefacenti. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego di rinnovare l'esame tossicologico sull'intera quantità di sostanza sequestrata, sostenendo che l'accertamento avrebbe dovuto riguardare tutti i panetti e non solo un campione esiguo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, assumendo che non fosse stato accertato il principio attivo dell'intero quantitativo di sostanza; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte di appello aveva risposto evidenziando che l'imputato aveva richiesto il giudizio abbreviato non condizionato, rinunciando a perizia e consulente, che il campionamento era tecnicamente corretto perché i panetti avevano confezionamento identico e stessa tipologia di sostanza, e che il quantitativo complessivo di hashish e THC superava ampiamente la soglia indicata dalle Sezioni Unite per l'ingente quantità; inoltre la pena era stata ritenuta congrua in considerazione della gravità del fatto e dell'inserimento stabile nel traffico illecito desumibile da appunti e somme annotate.
Norme richiamate
artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice contestata per detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi attenuata di lieve entità, richiamata nel ricorso insieme all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
norma richiamata per l'aggravante dell'ingente quantità, ritenuta integrata sulla base del quantitativo complessivo, del principio attivo e delle dosi ricavabili.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
richiamato solo indirettamente dal riferimento al giudizio abbreviato non condizionato e alla rinuncia alla perizia/consulenza.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato non condizionato, la rinuncia dell'imputato a perizia o ad altri mezzi di prova limita la possibilità di dolersi in cassazione del mancato espletamento di accertamenti tecnici non richiesti tempestivamente o non condizionati alla scelta del rito.
- In tema di stupefacenti, l'accertamento tossicologico può essere effettuato su un campione rappresentativo della sostanza quando i panetti presentino caratteristiche esteriori omogenee e non emergano specifiche criticità tecnico-scientifiche sulla metodologia seguita.
- La contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità va valutata sulla base del quantitativo complessivo, del principio attivo e del numero di dosi ricavabili; il superamento di una significativa soglia rispetto ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità consente di ritenere integrata l'aggravante.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica sulla gravità del fatto e sulla personalità desumibile dagli indici concreti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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