Cassazione Penale, Ordinanza n. 03918/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava quindi ferma, con conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma nella parte in cui confermava la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse carente sul punto. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza d'appello era adeguatamente motivata perché aveva preso in considerazione e confutato l'estrema genericità dell'atto di appello, con conseguente manifesta infondatezza del motivo.
Norme richiamate
Il testo richiama il reato di resistenza a pubblico ufficiale, indicandolo come oggetto della condanna confermata; la norma non è citata espressamente con il numero d'articolo nel brano fornito.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura manifestamente infondata della motivazione, a fronte di una sentenza di merito che abbia già affrontato in modo adeguato le doglianze difensive.
- La motivazione del giudice di appello è sufficiente quando si confronta con la genericità dell'atto di impugnazione e spiega perché le censure non incidano sulla tenuta della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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