Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2614/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/05/2021 che aveva confermato la custodia in carcere applicata a Russo per reati connessi al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria della contestata associazione dedita allo spaccio, alla sussistenza delle aggravanti e alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). Contestava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Montesano, Masi, Iuorio, Lo Bascio), la loro attendibilità e le presunte contraddizioni, nonché l'assenza di riscontri diretti nelle intercettazioni rispetto al ruolo attribuito al ricorrente. Sosteneva inoltre che il G.I.P. aveva escluso la gravità indiziaria rispetto ad alcuni singoli episodi (capo 23, art.73 DPR 309/1990), rendendo impossibile la ricostruzione di un'associazione, e chiedeva la sostituzione della misura con i domiciliari in altra località.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato la convergenza delle dichiarazioni di più collaboratori, ritenuti complessivamente attendibili, e le avesse corroborate con intercettazioni che mostrano la gestione sinergica di piazze di spaccio nel Parco Verde da parte dei fratelli Russo (Mario, Antonio, Emilio) e l'influenza/coinvolgimento del clan Ciccarelli-Sautto. La Corte ha precisato che l'esclusione, da parte del G.I.P., della gravità indiziaria quanto a singoli episodi ex art.73 non escludeva la gravità indiziaria circa l'esistenza del sodalizio. Quanto alle esigenze cautelari, la conferma della custodia in carcere è stata ritenuta giustificata dal pericolo di reiterazione, dalla sussistenza di precedenti penali, dall'assenza di elementi probanti un cambiamento dello stile di vita e dalla persistenza della gestione della piazza di spaccio fino al 2020. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    citato come riferimento al reato per cui è stata applicata la custodia in carcere

    Ricondotto alla fattispecie di associazione finalizzata al narcotraffico; la misura cautelare è stata motivata in relazione all'operatività del sodalizio dedito allo spaccio

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    richiamato in relazione al capo 23, per il quale il G.I.P. aveva escluso la gravità indiziaria su specifici episodi

    La Corte osserva che l'esclusione della gravità indiziaria rispetto a singoli episodi ex art.73 non esclude la possibilità di ritenere la gravità indiziaria circa l'esistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato nella motivazione del Tribunale in tema di presunzione relativa alle esigenze cautelari

    La Corte rileva che, oltre alla presunzione prevista dall'art.275, comma 3, il Tribunale ha individuato elementi concreti (pregresse condanne, mancanza di mutamento dello stile di vita, riscontri sulle attività fino al 2020) a fondamento del pericolo di reiterazione

Massime di principio

  • In sede di ricorso avverso ordinanze cautelari la Corte non procede a una nuova valutazione di merito: le censure devono evidenziare vizi giuridici o contraddizioni logico-giurisiche nella motivazione del provvedimento impugnato
  • Dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia, ritenute attendibili e corroborate da riscontri oggettivi (es. intercettazioni), possono costituire gravità indiziaria sufficiente a giustificare misure cautelari severe
  • L'esclusione della gravità indiziaria circa singoli episodi non esclude automaticamente la gravità indiziaria riguardo all'esistenza di un'associazione: la valutazione può riguardare il quadro complessivo e la reiterazione di condotte
  • Per contrastare la custodia in carcere è necessario provare la mancanza di esigenze cautelari attuali e concrete (mutamento dello stile di vita, retrodatazione degli eventi, alternative concrete e adeguate), non bastano affermazioni generiche
  • Le critiche all'attendibilità dei collaboratori devono essere specifiche e puntuali (contraddizioni precise, assenza di riscontri), non semplici dichiarazioni assertive: la Corte valuta la qualità e la convergenza dei riscontri
  • Precedenti penali, indizi di continuità e riscontri temporali che indicano persistenza dell'attività illecita rafforzano la valutazione del pericolo di reiterazione e la necessità della custodia in carcere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.