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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34505/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., sostenendo che il comportamento contestato (posizionare due pezzi di pizza sul parabrezza per indurre la vittima a scendere dall'auto e sottrarre la borsa lasciata incustodita) non integra l'aggravante del mezzo fraudolento. Il ricorrente rileva che la persona offesa non aveva adottato cautele di difesa sulla borsa e che, quindi, l'aggravante dovrebbe essere esclusa con conseguente prospettata improcedibilità per difetto di querela

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la condotta dell'imputato non integri l'aggravante del mezzo fraudolento (art. 625, n. 2) ma piuttosto l'aggravante della destrezza (art. 625, n. 4): l'agente ha distratto la vittima con un comportamento preparatorio che ha permesso uno spossessamento rapido e imprevedibile. La Corte ha quindi riqualificato il fatto come furto aggravato dalla destrezza (artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.), ha respinto il motivo del ricorrente e ha condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Ha inoltre precisato che la riqualificazione non ha violato il diritto di difesa, essendo stata comunicata al difensore con ordinanza del 10/02/2022, e non configura reformatio in peius in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.

    aggravante del mezzo fraudolento

    Richiede una attività preparatoria particolarmente scaltresca idonea ad eludere la vigilanza del possessore e i mezzi di difesa predisposti; non è integrata dalla sola situazione di oggettiva imprudenza della vittima quando manchi la scaltrezza preparatoria

  • art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen.

    aggravante della destrezza

    Integra l'aggravante la condotta che provoca la distrazione della vittima o la sua attenzione su un punto tale da consentire uno spossessamento rapido e imprevedibile; la fattispecie del caso concreto è stata ricondotta a questa ipotesi

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale di riferimento per la qualificazione del reato; la Corte ha confermato la sussistenza del furto, riqualificandone solo l'aggravante

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    Richiamata per spiegare l'operato della Corte di appello che aveva applicato un'attenuante ritenuta, nella motivazione di merito, equivalente a un'aggravante; la Cassazione non ha annullato la decisione di merito su questo punto

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    condanna al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso

    Norma procedurale che impone la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione

  • art. 111 Cost.

    garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa

    Rilevata a supporto del principio per cui la riqualificazione in sede di legittimità è ammessa solo se non sorprende la difesa; la Corte ha ritenuto rispettato tale principio perché il difensore era stato avvisato

Massime di principio

  • Distinguere mezzo fraudolento (n. 2) e destrezza (n. 4): il mezzo fraudolento richiede una preparazione scaltresca finalizzata a eludere cautele della vittima; la destrezza si verifica quando l'agente provoca la distrazione e compie uno spossessamento rapido.
  • La riqualificazione della fattispecie operata dalla Corte di cassazione è possibile se la diversa qualificazione è storicamente ricostruita nei fatti di merito e non sorprende la difesa; il difensore deve essere informato per consentire un'adeguata reazione.
  • L'assenza di cautele della vittima (p. es. lasciare la borsa incustodita) non esclude automaticamente la configurabilità dell'aggravante: bisogna valutare se l'agente ha posto in essere una condotta preparatoria o una manovra di distrazione idonea ad aggravare il reato.
  • La riqualificazione in peius è esclusa in Cassazione se non è stata impugnata dal Pubblico Ministero; quindi la modifica della qualificazione non comporta automaticamente un peggioramento della posizione dell'imputato in questa sede.
  • In casi simili, valutare sempre se sussiste la querela necessaria per la procedibilità e, prima ancora, se l'aggravante contestata sia effettivamente integrata dalla condotta descritta dagli atti

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