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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37593/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (attrice)

La controversia

La controversia nasceva da un ricorso sommario con cui una parte chiedeva la condanna dell'altra al rilascio di alcuni beni immobili detenuti e al pagamento di euro 10.778,50 oltre interessi. La convenuta eccepiva l'incompetenza del Tribunale ordinario e sosteneva che la lite dovesse essere devoluta alla sezione specializzata agraria, assumendo che i contratti dedotti avessero natura agraria. Il Tribunale, nel nuovo giudizio davanti alla sezione agraria, ha invece dichiarato la propria incompetenza, ritenendo sulla base delle sole allegazioni, senza istruttoria, che non vi fosse rapporto agrario perché i contratti riguardavano fabbricati rustici funzionali all'allevamento e non terreni. La ricorrente ha impugnato tale decisione denunciando l'incompatibilità tra le due ordinanze del medesimo ufficio e sostenendo che la competenza della sezione agraria ricorre anche quando si chieda l'accertamento negativo dei presupposti per l'applicazione della disciplina agraria, indipendentemente dalla fondatezza prima facie dell'eccezione avversaria.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento necessario di competenza. Ha ritenuto erronea l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva escluso la competenza della sezione specializzata agraria solo sulla base delle allegazioni, nonostante la lite investisse proprio la qualificazione agraria o meno dei contratti. Ha richiamato il principio secondo cui la competenza della sezione agraria sussiste anche quando la controversia richieda l'accertamento, in negativo, dei presupposti per l'applicazione della disciplina speciale agraria. Di conseguenza ha dichiarato la competenza del Tribunale di Monza, Sezione specializzata agraria. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il sostanziale accordo tra le parti sull'individuazione del giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato solo per descrivere il rito sommario con cui è stata introdotta la causa originaria

  • art. 183 c.p.c.

    invocato dalla parte resistente nel chiedere la trattazione non sommaria e la fissazione dell'udienza istruttoria

  • art. 47, quinto comma, c.p.c.

    richiamato quanto al deposito della memoria difensiva nel regolamento di competenza

  • L. n. 203/1982

    individuata come disciplina speciale dell'affitto di fondi rustici, la cui applicabilità era oggetto di contestazione

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nella memoria difensiva della parte resistente per sostenere la natura agraria del rapporto

  • Cass. n. 12394 del 2017

    citata dal Pubblico Ministero per affermare che alcune controversie su concessione in godimento di terreni agricoli destinati ad allevamento spettano al tribunale ordinario

  • Cass. 20/07/2018, n. 19331

    richiamata dalla Corte a sostegno del principio per cui la competenza della sezione agraria sussiste anche quando la lite richiede l'accertamento delle caratteristiche, della validità o dell'esistenza del rapporto da qualificare, compreso l'accertamento negativo dei presupposti della disciplina agraria

Massime di principio

  • La competenza della sezione specializzata agraria va affermata non solo nelle controversie in cui sia chiesto l'accertamento positivo dell'esistenza di un rapporto agrario, ma anche quando la domanda presupponga l'accertamento negativo della riconducibilità del rapporto alla disciplina agraria speciale.
  • Ai fini della competenza non è decisivo che l'eccezione di natura agraria appaia prima facie infondata: ciò che rileva è che la lite richieda comunque la qualificazione del rapporto e la verifica della sua sottoponibilità o meno alla disciplina vincolistica agraria.
  • Quando il giudice individua la propria competenza o incompetenza in una controversia sulla qualificazione agraria del rapporto, non può fondarsi su una mera valutazione sommaria delle allegazioni se la questione devoluta concerne proprio l'appartenenza del rapporto alla materia agraria.
  • La competenza per materia della sezione agraria si determina in base all'oggetto sostanziale della controversia e alle questioni di qualificazione del rapporto, non in base alla sola prospettazione iniziale di una delle parti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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