Cassazione Penale, Sentenza n. 10769/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giuseppe Vistola impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, sostenendo che la revoca si fondava su una sentenza divenuta poi oggetto di annullamento con rinvio per la posizione di alcuni coimputati. Vistola deduceva che, ai sensi dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., la competenza a decidere in sede esecutiva spettava al "giudice di rinvio" (la terza sezione della Corte di appello di Bari) e non alla seconda sezione che aveva adottato l'ordinanza di revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che la locuzione "è competente il giudice di rinvio" dell'art. 665 cod. proc. pen. si riferisce all'ufficio giudiziario (la Corte di appello come organo), e non alla specifica sezione o al singolo giudice come persona fisica; la suddivisione interna in sezioni è una questione tabellare che non incide sulla competenza. Conseguentemente il provvedimento di revoca adottato dalla seconda sezione era competente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; la revoca è stata adottata ai sensi del comma 1 n. 1 in presenza di sentenze di condanna successive per nuovi delitti
"è competente il giudice di rinvio"
La Cassazione interpreta la locuzione come riferita all'ufficio giudiziario (la Corte di appello in quanto organo), non alla singola sezione o al giudice persona fisica; la competenza non viene spostata dall'annullamento con rinvio laddove la riassegnazione interna agli uffici rimane una questione tabellare
Richiamato in relazione alla possibilità che atti vengano trasmessi ad altra sezione per lo svolgimento del nuovo giudizio; la Corte osserva che tale trasmissione non modifica il principio di competenza dell'ufficio giudiziario
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata come motivo di ricorso (violazione di legge processuale); la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e il ricorso inammissibile
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'applicazione di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile senza elementi per escludere la colpa
Massime di principio
- La locuzione "giudice di rinvio" prevista dall'art. 665 c.p.p. va intesa come riferimento all'ufficio giudiziario (es. la Corte di appello) e non alla specifica sezione o al singolo giudice; la competenza non è automaticamente trasferita tra sezioni interne salvo formale riassegnazione degli atti.
- La suddivisione interna in sezioni di un medesimo ufficio giudiziario è generalmente di natura organizzativa (tabellare) e non determina, di per sé, un impedimento alla pronuncia di una diversa sezione sullo stesso ufficio/competenza esecutiva.
- Per impugnare la competenza in sede esecutiva a seguito di annullamento con rinvio è necessario dimostrare che vi sia stata una effettiva trasmissione o riassegnazione degli atti a diverso ufficio/sezione o altro atto che abbia formalmente spostato la competenza; la mera circostanza che la pronuncia originaria sia stata emessa da una sezione diversa non è sufficiente.
- I ricorsi manifestamente infondati in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se non emergono elementi esimenti della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Quando si contesta la revoca della sospensione condizionale per nuovi reati, è utile documentare con precisione la catena processuale (eventuali annullamenti, rinvii e formali riassegnazioni) per dimostrare una efficiente base normativa di incompetenza, evitando argomentazioni basate solo su riferimenti alle singole sezioni
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