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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32815/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una comunicazione di iscrizione di ipoteca notificata dalla società concessionaria della riscossione, a seguito di un preavviso di iscrizione già contestato in precedenza. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda di annullamento ritenendo non impugnabile la comunicazione di iscrizione quando fosse già stata proposta opposizione contro il preavviso. L’appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello per tardività, poiché introdotto con ricorso notificato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma la Corte non ne ha esaminato il contenuto, rilevando d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica (o dei messaggi PEC di spedizione e ricezione), non sanata da produzioni successive; è stata inoltre respinta l’istanza del nuovo difensore di rimessione in termini per richiedere la trattazione in presenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto irrilevante l’istanza di rimessione in termini del nuovo difensore, perché la tardiva nomina era imputabile alla parte e, comunque, le modalità di trattazione nel giudizio di legittimità non dipendono da una richiesta delle parti ma dall’apprezzamento della Corte. Nel merito processuale, ha evidenziato che il ricorrente, pur avendo dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata, non ha depositato entro il termine dell’art. 369 c.p.c. la copia della sentenza con la relata di notifica, né la documentazione PEC equivalente; tale omissione comporta improcedibilità, rilevabile d’ufficio e non sanabile con produzioni tardive ex art. 372 c.p.c. Né poteva operare il principio che consente di evitare la sanzione quando la notifica del ricorso avvenga entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perché qui la notifica del ricorso è avvenuta oltre tale termine. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la decisione in camera di consiglio nel termine riservato dal Collegio per il deposito dell’ordinanza.

  • art. 325 c.p.c.

    la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della sentenza impugnata con la relata di notifica, o della documentazione equivalente in caso di notificazione via PEC.

  • art. 370 c.p.c.

    la produzione della documentazione da parte del controricorrente può rilevare ai fini dell’evitare l’improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di recuperare tardivamente l’omissione del deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c.

  • art. 24 Cost.

    la sanzione dell’improcedibilità non è ritenuta lesiva del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    la disciplina dell’improcedibilità è compatibile con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    la sanzione processuale è considerata compatibile con il diritto a un equo processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    introduce il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    costituisce il parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, se la parte dichiara che la sentenza impugnata le è stata notificata, assume su di sé l’onere di depositare tempestivamente la copia della sentenza munita della relata di notifica o della documentazione equivalente in caso di notifica via PEC.
  • La mancata produzione, nel termine dell’art. 369 c.p.c., della sentenza notificata determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio e non sanabile con successivo deposito ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
  • L’improcedibilità non è evitata dalla sola mancata contestazione della controparte, poiché la sanzione presidia un adempimento preliminare indispensabile per l’avvio del giudizio di legittimità.
  • La notifica del ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza può evitare l’improcedibilità solo se ricorrono i presupposti di quel principio; oltre tale termine, l’omissione del deposito resta sanzionata.
  • Nel giudizio di cassazione la scelta tra trattazione in pubblica udienza e in camera di consiglio non dipende da una istanza di parte ma dall’apprezzamento della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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