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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30632/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non specificamente confrontato con la motivazione della Corte di appello sul diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 23/09/2025, contestava il diniego del riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione della decisione di merito, che aveva effettuato una valutazione corretta e non sindacabile sul grado di offensività della condotta. È stata inoltre ritenuta non adeguatamente sviluppata la censura relativa alla pretesa omessa valutazione di elementi fattuali che, secondo la difesa, avrebbero potuto condurre a diversa decisione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stato negato in base a una valutazione di merito sul grado di offensività della condotta, ritenuta corretta e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione del grado di offensività ai fini della particolare tenuità del fatto costituisce apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • La doglianza che lamenti l'omessa valutazione di elementi fattuali deve essere specificamente sviluppata, indicando in che modo tali elementi sarebbero decisivi ai fini di una diversa decisione.
  • Il rigetto della richiesta di particolare tenuità del fatto può essere confermato in legittimità quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente dell'offensività della condotta.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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