Cassazione Penale, Ordinanza n. 21587/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che esso proponeva una mera alternativa lettura del materiale probatorio e della motivazione della sentenza impugnata, senza individuare reali vizi logici o giuridici della decisione di merito. Conseguentemente è stata posta a carico della ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Lecce deducendo un unico motivo, ricavabile dal testo come contestazione della motivazione sul punto della esclusione della scriminante putativa della legittima difesa. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avrebbe fondato il diniego su una lettura non consentita e alternativa delle risultanze probatorie, valorizzando dati congetturali tratti dal generico stato di configurabilità della forma putativa della scriminante, mentre la Corte territoriale aveva già escluso la sussistenza della causa di giustificazione con motivazione adeguata e priva di vizi logico-giuridici.
Norme richiamate
La sentenza richiama il tema della legittima difesa in forma putativa, escludendo che, nel caso concreto, vi fossero i presupposti per riconoscerla sulla base delle emergenze valutate dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso è stato qualificato inammissibile per la proposta rivalutazione del merito e per la mancanza di censure realmente idonee a scalfire la motivazione della decisione impugnata.
Corte cost. n. 186 del 2020
È richiamata come parametro per la valutazione della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La deduzione di una scriminante putativa non è sufficiente se si risolve in una mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito; occorre invece individuare specifici vizi della motivazione o errori di diritto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e adeguata sull'esclusione della causa di giustificazione.
- Quando il ricorso è inammissibile, discendono la condanna al pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti e criteri indicati dalla disciplina processuale e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Come è indicizzato
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