Cassazione Penale, Ordinanza n. 13710/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, per fatti commessi a Verona il 10/09/2020. Nel ricorso si lamentavano, in modo ritenuto generico dalla Corte, l'omessa motivazione sulla commisurazione della pena e l'errata qualificazione giuridica della condotta, senza indicare specificamente quali passaggi della motivazione fossero viziati o lacunosi.
Norme richiamate
è la norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non ne specifica la fattispecie concreta oltre il richiamo formale
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi motivazionali o errori di qualificazione giuridica in termini meramente generici, senza indicare specificamente i passaggi argomentativi asseritamente viziati.
- La censura sulla commisurazione della pena deve essere sorretta da un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata; la mera affermazione di omessa motivazione non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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