Cassazione Penale, Sentenza n. 25765/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Firenze che, riformando l'assoluzione del Tribunale, aveva condannato Coltella e Cerulli per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341‑bis c.p.) e per minacce e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), per fatti avvenuti il 13/12/2012 su un treno Intercity (Roma-Firenze). Le difese hanno dedotto: nullità di notifiche (decreto di citazione e verbale di udienza) e quindi vizio procedurale; violazione del principio di correlazione accusa-difesa; carenza della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per il capotreno; errata qualificazione del luogo e della presenza di "più persone" ai fini dell'art. 341‑bis c.p.; mancata applicazione della scriminante dell'art. 393‑bis c.p.; vizi di motivazione circa l'intervento delle forze dell'ordine e la valutazione delle prove; eccezione di prescrizione per alcuni reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) annullato senza rinvio la condanna relativa all'illecito di oltraggio (art. 341‑bis c.p.) per entrambi i ricorrenti perché il fatto non sussiste (mancava il presupposto della presenza di "più persone" in senso richiesto dalla giurisprudenza, escludendo il conteggio degli agenti intervenuti); 2) dichiarato la prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) nei confronti di Cerulli (prescrizione maturata anteriormente alla sentenza impugnata), con conseguente annullamento senza rinvio; 3) per Coltella ha dichiarato inammissibili le censure sul reato di resistenza e ha rideterminato la pena riducendola di 15 giorni (da nove mesi e quindici giorni a nove mesi di reclusione) in ragione dell'annullamento della contestazione di oltraggio; 4) respinto altre doglianze processuali ritenute manifestamente infondate (es. sulle notifiche, sulla qualificazione del capotreno come pubblico ufficiale e sulla rilevanza della nota della Polizia Ferroviaria). Inoltre la Corte ha chiarito che la maturazione della prescrizione di Coltella si sarebbe verificata solo in data successiva e quindi non poteva essere rilevata.
Norme richiamate
art. 341‑bis cod. pen. (oltraggio a pubblico ufficiale)
La Corte ha interpretato la norma alla luce della giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'integrazione dell'oltraggio, la presenza di "più persone" richiede la partecipazione di persone estranee alla pubblica amministrazione (civili); non possono essere computati altri pubblici ufficiali intervenuti in funzione di ausilio
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale e minacce)
La Corte ha ritenuto integrato il reato nei fatti valutati dalla Corte d'appello ma ha dichiarato la prescrizione per Cerulli; per Coltella ha confermato la condanna residua dopo l'annullamento dell'elemento relativo all'oltraggio
art. 161 cod. proc. pen. (notificazioni e luogo di recapito)
È stato richiamato il principio per cui la prima notifica validamente recapitata produce il luogo utile per le successive notifiche salvo elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto formalmente corretta la successiva notifica effettuata nello stesso luogo determinato dall'avviso ex art. 415‑bis
art. 415‑bis cod. proc. pen. (avviso di conclusione indagini)
La notifica dell'avviso ex art. 415‑bis 'a mani' è stata valorizzata come elemento che legittima le successive notifiche al medesimo indirizzo in assenza di elezione di domicilio
art. 129 cod. proc. pen. (estinzione del reato per prescrizione)
La Corte ha applicato la declaratoria di prescrizione per Cerulli e ha ricordato i limiti alla rilevabilità d'ufficio della prescrizione quando le censure risultino inammissibili
art. 23 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Norma amministrativa citata per confermare i poteri e le modalità d'intervento del personale di bordo (capotreno), utile a sostenere la natura pubblicistica della funzione e la qualifica di incaricato di pubblico servizio
art. 393‑bis cod. pen. (scriminante per eccesso colposo di legittima difesa/legittima reazione)
La Corte ha ritenuto infondata la dedotta scriminante: non emergono elementi che provino un abuso di potere da parte del capotreno tale da legittimare la reazione dei ricorrenti
art. 420‑bis cod. proc. pen. (presenza e assenze dell'imputato in udienza)
Richiamato nel contesto della discussione sulla conoscenza del processo e sugli obblighi istruttori del giudice quando l'imputato è dichiarato assente
art. 620 cod. proc. pen. (rideterminazione della pena da parte della Corte di Cassazione)
Utilizzato per rideterminare la pena di Coltella in sede di annullamento parziale senza rinvio, operando la riduzione di 15 giorni richiesta dal collegio
Massime di principio
- Per integrare l'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341‑bis c.p.) la condotta offensiva deve avvenire alla presenza di almeno due persone "estranee" alla pubblica amministrazione; gli agenti intervenuti non si computano tra le "più persone" richieste dalla norma
- La qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si valuta sul criterio funzionale: la denominazione di ruolo (es. "Capo Servizio Treno" vs "Capotreno") è neutra se dalla fattispecie emerge l'esercizio di funzioni pubblicistiche abilitate alla verbalizzazione e all'accertamento
- La prima notifica valida (es. avviso ex art. 415‑bis recapitato "a mani") individua il luogo per le successive notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; l'omessa o differente indicazione della data del fatto non costituisce necessariamente modifica dell'imputazione se gli elementi essenziali del fatto rimangono individuabili
- La prescrizione può essere dichiarata se già maturata alla data utile; però la sua rilevabilità d'ufficio è limitata quando le censure che la invocano siano ritenute inammissibili o manifestamente infondate
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando risulta evidente dall'istruttoria l'insussistenza del fatto o la palese assenza di uno degli elementi costitutivi del reato; in questi casi non sono necessari ulteriori accertamenti di merito
- Le censure processuali relative a notifiche e nullità devono essere tempestivamente eccepite e documentate: vizi di notifica non assoluti possono configurare nullità a regime intermedio con effetti diversi a seconda che siano stati dedotti in tempo utile
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