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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01363/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero in parte di puro fatto, aspecifiche e, per il resto, manifestamente infondate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa emergenti dall'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, continuazione e riduzione per il rito abbreviato, alla pena di dieci mesi di reclusione. La contestazione riguardava i reati di cui all'art. 75, comma 2, e all'art. 73 del d.lgs. n. 158/2011, secondo quanto riportato nel testo. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 47 c.p. e illogicità della motivazione per travisamento della prova decisiva, sostenendo che non vi sarebbe stata prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 75, comma 2, perché al momento del fatto si sarebbe trovato in una zona prossima al centro abitato di Castelvetrano e non anche a quello di Partanna; inoltre, la ricostruzione della sua marcia in auto dal territorio di Partanna verso Castelvetrano, dove fu fermato in flagranza, escluderebbe un errore sui luoghi idoneo a negare il coefficiente minimo di colpevolezza richiesto dalla fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserito errore sul fatto/l'elemento soggettivo, ma non ritenuto idoneo a scalfire la motivazione di merito

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 158

    norma incriminatrice contestata, rispetto alla quale la Corte rileva l'assenza di elementi utili a escludere il minimo coefficiente di colpevolezza

  • art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 158

    ulteriore reato contestato e oggetto della conferma di condanna nei gradi di merito

  • art. 616 c.p.p.

    base implicita della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità, censure che si risolvano in una diversa lettura del fatto e delle risultanze probatorie sono inammissibili quando non individuino un effettivo vizio logico o un travisamento decisivo della prova.
  • La deduzione dell'errore sul fatto o sull'elemento soggettivo deve confrontarsi con la ricostruzione complessiva operata dai giudici di merito; non è sufficiente isolare singoli dati fattuali o la sola toponomastica del luogo di commissione del fatto.
  • Per escludere la colpevolezza richiesta dalla fattispecie, il ricorrente deve indicare elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'errore; in difetto, la doglianza è manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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