Cassazione Penale, Ordinanza n. 24551/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per rapina impropria. Nel ricorso deduceva: 1) violazione degli artt. 530 c.p.p. e 628 c.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di rapina impropria; 2) mancata riqualificazione del fatto nel reato di violenza privata ex art. 610 c.p.; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di rapina, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024; 4) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e altro reato già giudicato con sentenza irrevocabile. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello e comunque infondato, poiché i giudici di merito avevano motivato logicamente sulla sussistenza del dolo nella condotta violenta finalizzata a mantenere il possesso del cellulare sottratto e sull'assenza di condizioni che escludessero la capacità di comprendere il disvalore del fatto. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la ricostruzione fattuale escludeva la violenza privata e confermava la finalizzazione della condotta ad assicurarsi il possesso del bene sottratto. Il terzo motivo è stato dichiarato non consentito, perché la richiesta di attenuante non era stata avanzata in appello con motivi aggiunti o nelle conclusioni, pur essendo proponibile in quella sede. Il quarto motivo è stato ritenuto non consentito e comunque manifestamente infondato, essendo la valutazione sulla continuazione rimessa al giudice di merito e sorretta, nel caso concreto, da motivazione congrua sull'assenza di un disegno criminoso unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto non scrutinabili o infondati tutti i motivi dedotti, valorizzando sia la natura meramente reiterativa di alcune censure, sia la mancata proposizione in appello della richiesta di attenuante, sia la discrezionalità del giudice di merito sulla continuazione, adeguatamente motivata.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sull'insufficienza/insussistenza della prova e sull'elemento soggettivo, ma la doglianza è stata ritenuta non consentita e comunque infondata.
Norma incriminatrice della rapina impropria; la Corte conferma la corretta qualificazione del fatto e la sussistenza del dolo.
Invocato per chiedere la riqualificazione in violenza privata, ma la Corte esclude la riconducibilità del fatto a tale figura.
Non citato espressamente con la rubrica, ma richiamato indirettamente attraverso l'attenuante della lieve entità del delitto di rapina riconosciuta dalla Corte costituzionale n. 86/2024.
La Corte ribadisce che la rapina impropria sussiste quando la violenza è funzionale a mantenere il possesso del bene sottratto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure meramente riproduttive di doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione congrua, se non accompagnate da una critica argomentata alle ragioni della decisione impugnata.
- La rapina impropria è configurabile quando la violenza è posta in essere per assicurarsi o conservare il possesso della cosa sottratta; tale finalizzazione consente di ravvisare il coefficiente doloso richiesto dalla fattispecie.
- La riqualificazione di una condotta da rapina impropria a violenza privata non è ammissibile quando la ricostruzione fattuale accertata evidenzi che la violenza sia strumentale al mantenimento del possesso del bene e non costituisca un autonomo illecito contro la libertà morale.
- Le attenuanti, anche se astrattamente applicabili per effetto di evoluzioni giurisprudenziali o costituzionali, devono essere specificamente richieste nel giudizio di appello; in mancanza, la loro omessa applicazione non è di regola deducibile per la prima volta in cassazione.
- La verifica del vincolo della continuazione tra reati appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non contraddittoria sull'assenza di un disegno criminoso unitario.
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