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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33452/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) censura della determinazione della "prescrizione breve" ai sensi dell'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore alla L. n. 251/2005: la difesa sostiene che il termine di prescrizione dovesse essere calcolato tenendo conto delle circostanze attenuanti (anche la collaborazione), con conseguente maturazione della prescrizione già prima dell'interrogatorio del 20/11/2016; il giudice del rinvio aveva invece calcolato il termine sulla pena massima risultante dall'applicazione delle aggravanti speciali (terminando in 20 anni). 2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, con la doglianza che il giudice del rinvio si sarebbe limitato a richiamare valutazioni precedenti calibrate anche sull'omicidio per il quale l'imputato era stato poi assolto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: sul primo motivo la Corte rileva un errore di diritto del giudice del rinvio nella determinazione del termine di prescrizione, ma ritiene che il giudice del rinvio abbia oltrepassato i limiti del mandato di rinvio (art. 627, comma 3 c.p.p.) decidendo questioni non rimandate; inoltre la responsabilità per il reato di tentato omicidio (capo B) era coperta da giudicato progressivo, per cui l'errore non incideva sull'esito. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: la Corte ritiene la motivazione del giudice del rinvio completa e congrua nel respingere le attenuanti in prevalenza, valorizzando gravità del fatto e precedenti dell'imputato. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Resta efficace la sentenza impugnata della Corte d'Assise d'Appello di Napoli (22/02/2024) che aveva assolto l'imputato per il capo A e, per il capo B, rideterminato la pena a 9 anni e 4 mesi con concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e della circostanza attenuante di cui all'art. 8 L. 203/1991.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen. (formulazione anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251)

    Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

    La Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta prescrizione, conta la configurazione terminale del reato come definita nella sentenza (effetto "ex tunc"); pertanto il termine va calcolato in riferimento alla concreta qualificazione finale ritenuta dal giudice. Tuttavia la Corte ha censurato l'errata applicazione operata dal giudice del rinvio ma ha ritenuto il motivo inammissibile per limiti del rinvio e per giudicato progressivo.

  • art. 7 L. 203/1991

    Richiamata come circostanza aggravante speciale (aggravante mafiosa) valutata dal giudice del rinvio nella determinazione della fattispecie come inizialmente contestata; la Corte osserva che l'errata valorizzazione delle aggravanti ai fini della prescrizione non incideva sull'esito per il capo B, essendo la responsabilità coperta da giudicato.

  • art. 8 L. 203/1991

    Richiamata quale circostanza attenuante concessa nel giudizio di merito (menzionata nella rideterminazione della pena a favore dell'imputato).

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Usata per rilevare che il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti dell'oggetto del rinvio disposto dalla Corte di legittimità; il giudice del rinvio ha illegittimamente attratto nel suo potere decisionale una questione diversa e autonoma rispetto a quella rimessa, determinando l'inammissibilità del motivo che si fondava su tale decisione.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione, ai sensi dell'antica formulazione dell'art. 157 c.p., va calcolato con riferimento alla configurazione terminale del reato accertata in sentenza (effetto "ex tunc"): rileva la qualificazione finale adottata dal giudice, non la sola ipotesi iniziale.
  • Il giudice del rinvio deve rimanere nei limiti del mandato fissato dalla Corte di cassazione: decisioni su questioni non rimandate possono comportare l'inammissibilità dei motivi basati su tali decisioni.
  • Un errore di diritto compiuto dal giudice del rinvio può essere considerato ininfluente se l'oggetto del giudizio è già coperto da giudicato progressivo; in tali casi la cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile o inopportuno.
  • Le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti devono essere specifiche e con adeguata esposizione di fatto e diritto: motivi generici o aspecifici sono dichiarati inammissibili.
  • La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimessa largamente al giudice di merito e il suo apprezzamento, se completo e congruo, è difficilmente sindacabile in cassazione.
  • In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso in cassazione possono essere imposte al ricorrente le spese processuali e somme a titolo di ammenda (es. Cassa delle ammende).

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