Cassazione Penale, Sentenza n. 34028/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti proponevano separati motivi di cassazione. Berlingeri contestava la condanna per ricettazione di una pistola con matricola abrasa, sostenendo l'assenza di prova della sua consapevolezza della provenienza illecita dell'arma e chiedendo, in subordine, la riqualificazione nel reato contravvenzionale ex art. 712 c.p.. La Passalacqua deduceva violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sua imputazione come concorrente nella detenzione/porto di arma e munizioni, sostenendo che non era provato un suo contributo consapevole (al più una connivenza non punibile).
La decisione
Per Berlingeri la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione di merito secondo cui la matricola abrasa e la stampigliatura illeggibile, insieme alla versione ritenuta inattendibile dell'imputato e al suo atteggiamento al controllo, dimostravano la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma. Conseguentemente Berlingeri è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Per Passalacqua la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, rilevando carenza motivazionale sulla specificazione dell'apporto causale/agevolatorio richiesto per configurare il concorso punibile (la Corte di appello aveva affermato genericamente che ella "aveva agevolato" detenzione, occultamento e recupero dell'arma, senza indicare in quale forma concreta).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Consente la trattazione scritta e la formulazione di conclusioni da parte del Pubblico Ministero; qui utilizzato per la trattazione scritta e per far depositare le conclusioni del P.M. sulla inammissibilità dei ricorsi
Richiamato quale reato meno grave prospettato in subordine da Berlingeri (contravvenzione) rispetto alla ricettazione; la Corte non ha ritenuto applicabile la riqualificazione per carenza di credibilità della giustificazione dell'imputato
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 (Alotta)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche con elementi indiretti e con l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa da parte dell'agente
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010 (Fontanella)
Ulteriore precedente che conferma la possibilità di provare la consapevolezza della provenienza illecita anche attraverso elementi indiziari e la non attendibilità delle spiegazioni offerte
Sez., n. 31171 del 02/04/2021 (Lisciarelli)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la semplice conoscenza da parte di un soggetto della detenzione illecita di armi da parte di altro soggetto non è di per sé sufficiente a configurare il concorso punibile; è necessario un concreto apporto agevolatorio
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che la parte che propone il ricorso sia da considerare in mala fede o gravemente colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità, condizionando l'applicazione delle spese/ammende
Norma richiamata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: l'obbligo di sostenere le spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per la ricettazione, l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) può essere dimostrato anche con elementi indiziari: abrasione della matricola, illegittimità della stampigliatura, versioni contraddittorie o non credibili dell'imputato e comportamenti evasivi al momento del controllo rendono legittima la valutazione di consapevolezza
- La mera presenza o conoscenza, da parte di un soggetto, che un altro detenga illegalmente un'arma non è sufficiente a configurare il concorso punibile: occorre che sia dimostrato un concreto apporto causale o un comportamento che abbia effettivamente agevolato la detenzione, l'occultamento o il recupero dell'arma
- La motivazione dei giudici di merito deve specificare in modo circostanziato in quale forma concreta si sia manifestato l'apporto agevolatorio del presunto concorrente; affermazioni generiche e non circostanziate sulla "agevolazione" non sono idonee e possono giustificare l'annullamento con rinvio
- La valutazione della credibilità della versione difensiva è rimessa al giudice di merito e può costituire elemento decisivo se accompagnata da indizi concreti che ne contraddicono l'attendibilità
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, salvo comportamenti dolosi della parte, possono essere comunque composti oneri per spese processuali e ammende secondo le norme processuali richiamate
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