Cassazione Penale, Sentenza n. 36796/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era gravato da condanna per bancarotta impropria e bancarotta fraudolenta documentale: si contestava che, concorrentemente con Giuseppe Vassallo (amministratore di fatto), avesse occultato le scritture contabili della Edilcostruzioni s.c. a r.l. e contribuito, attraverso una serie di operazioni coordinate (costituzione di una new-co "Arch in Project", trasferimento senza corrispettivo di portafoglio clienti, know‑how e dotazione strumentale, risoluzione del contratto con la committente e subentro contrattuale della new‑co), alla radicale spoliazione della società e al suo fallimento. In Cassazione il ricorrente ha sollevato sette motivi: 1) nullità per mutamento del collegio (violazione art. 525 c.p.p.); 2) infondatezza della responsabilità per bancarotta impropria e mancanza di prove del suo ruolo nell'operazione; 3) assenza del dolo specifico per la bancarotta documentale; 4) erronea esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante del terzo comma dell'art. 219 l. fall.; 6) esclusione delle attenuanti generiche nonostante una presunta collaborazione; 7) genericità della motivazione sulla durata delle sanzioni accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Sul primo motivo, ha ritenuto irrilevante la censura perché il ricorrente aveva prestato consenso (anche tacito e per facta concludentia) alla rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento del collegio, con espressa manifestazione di assenso in udienza e preventiva adesione del difensore. Sui profili di merito relativi alla bancarotta, la Corte ha ritenuto corretta e logicamente motivata la ricostruzione del collegio territoriale: l'insieme degli atti (tempistica dell'ingresso nella Arch in Project, natura fittizia della new‑co, stipula del nuovo appalto, utilizzo senza corrispettivo dei beni e delle relazioni della fallita, possesso e conservazione delle scritture contabili post‑fallimento, elementi indiziari quali chiavi e dichiarazioni di terzi) integrano una pluralità di atti funzionalmente coordinati idonei a causare il fallimento. Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha richiamato la nozione di dolo generico per la bancarotta impropria (è sufficiente la consapevolezza di compiere operazioni intrinsecamente idonee a provocare il dissesto) e ha ritenuto comprovata la consapevolezza del ricorrente, anche in ragione della conservazione della documentazione dopo la dichiarazione di fallimento. Le richieste di attenuanti (art. 114 c.p., art. 219 l. fall., attenuanti generiche) sono state rigettate: il contributo del ricorrente non era marginale ma essenziale, la mancanza delle scritture impediva apprezzamenti favorevoli sul danno e non vi erano elementi positivi per le generiche. La determinazione della durata delle pene accessorie è stata considerata adeguatamente motivata e insindacabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa.
Norme richiamate
La deliberazione deve essere compiuta dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento; il mutamento del collegio impone, in assenza di consenso dell'imputato, la rinnovazione dell'istruttoria. Tuttavia il consenso può essere implicito o per facta concludentia.
Violazione dell'art. 525 comporta nullità assoluta; principio richiamato in tema di composizione del collegio e rinnovazione.
Consente la lettura o indicazione dei verbali istruttori in caso di rinnovazione dell'istruttoria; la legge non impone forma rigorosa del consenso dell'imputato alla utilizzazione degli atti.
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
La bancarotta da operazioni dolose/impropria è un reato a forma libera compiuto tramite pluralità di atti coordinati che cagionano il fallimento; il dolo richiesto è generico: è sufficiente la consapevolezza che l'operazione sia intrinsecamente pericolosa per la situazione economica dell'impresa e possa prevedibilmente cagionare il dissesto.
Prevede attenuante per il concorrente esterno il cui contributo sia stato del tutto marginale nella causa dell'evento; la Corte ha ritenuto che il contributo dello Sciarabba non fosse marginale ma essenziale.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Prevede una possibile diminuzione di pena in relazione all'entità dell'illecito e del danno alla massa creditoria; la valutazione è discrezionale e dipende dalle dimensioni dell'impresa, dall'attivo/passivo e dall'impatto della condotta, e può essere esclusa in caso di occultamento delle scritture che impedisca la determinazione del danno.
Criteri per la determinazione della pena; applicati per valutare la misura delle sanzioni accessorie e la loro durata, decisione rimessa al giudice del merito e difficile da rimettere in discussione in Cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Il mutamento del collegio di giudici non invalida automaticamente la sentenza se l'imputato ha prestato consenso alla rinnovazione dell'istruttoria, anche tacito o implicito; il consenso può risultare da comportamenti processuali documentati.
- La bancarotta 'da operazioni' (art. 223 l. fall.) è configurata da una pluralità di atti coordinati: la valutazione della responsabilità richiede l'esame sistematico delle azioni nel loro complesso, non il solo riscontro di singoli atti isolati.
- Per la bancarotta impropria il requisito soggettivo è il dolo generico: non è necessario dimostrare la volontà diretta di provocare il fallimento, ma la consapevolezza che le operazioni compiute fossero intrinsecamente idonee a cagionarlo.
- La detenzione o la soppressione delle scritture contabili dopo la dichiarazione di fallimento è elemento indiziario grave e può essere interpretata come volontà di occultamento, specie se accompagnata da altri elementi (tempistica, rapporti societari, uso dei beni della fallita da parte di una new‑co).
- Le attenuanti (art. 114 c.p. e art. 219 l. fall.) richiedono valutazioni concrete e comparate: contributi marginali o riparazioni parziali del danno possono essere causa di diminuzione, ma l'occultamento delle scritture e l'impossibilità di quantificare il danno gravano contro l'applicazione favorevole delle diminuenti.
- La valutazione su attenuanti generiche e sulla durata delle pene accessorie è discrezionale e ancorata a elementi positivi della personalità e del comportamento: collaborazioni formali e tempestive valgono più di atti di collaborazione intervenuti solo dopo attività investigativa.
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