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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29701/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.141 del 2024, la fattispecie di detenzione e vendita di tabacco lavorato estero in quantità contenute era stata depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo; pertanto il fatto per cui l'imputato era stato condannato non era più previsto dalla legge come reato. In particolare la nuova disciplina ha elevato la soglia da 10 a 15 kg e ha previsto per le quantità fino a 15 kg una sanzione amministrativa (salvo circostanze aggravanti che riclassifichino il fatto come delitto). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che il fatto contestato (detenzione e vendita di 0,040 kg di tabacco lavorato estero) rientra oggi nella fattispecie depenalizzata dall'art.84 del d.lgs. 141/2024 e che la recidiva penale non può essere applicata a un illecito amministrativo. In applicazione dell'art.2, secondo comma, c.p. la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Norme richiamate

  • D.P.R. 43/1973 - art.291-bis

    "chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali" (comma 1) e, per quantitativi fino a dieci chilogrammi, la "sola pena della multa" (comma 2)

    La precedente norma puniva penalmente anche quantitativi limitati (fino a 10 kg) con la sola multa; era quindi reato penale anche la detenzione di piccole quantità, salvo la diversa disciplina introdotta dal d.lgs. 141/2024.

  • D.P.R. 43/1973 - art.296

    "colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando... commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno..."

    Regolava la recidiva specifica nel contrabbando, prevedendo per il recidivo anche la reclusione quando il reato reiterato prevedeva in sé la sola multa.

  • Decreto legislativo 26 settembre 2024, n.141 - art.84

    "chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. ... se tali fatti hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali ... sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000"

    Ha elevato la soglia soggetta a rilevanza penale da 10 a 15 kg e ha depenalizzato le condotte sotto tale soglia trasformandole in illecito amministrativo salvo la presenza di circostanze aggravanti (art.85).

  • Decreto legislativo 26 settembre 2024, n.141 - art.89

    Disciplina la recidiva applicabile ai delitti: la Corte ha richiamato questa norma per spiegare che la recidiva penale non può riguardare comportamenti che la nuova legge ha qualificato come illeciti amministrativi.

  • Codice penale - art.2, secondo comma

    Principio per cui, se intervenuta una depenalizzazione, il fatto non previsto dalla legge come reato comporta l'annullamento della sentenza penale: applicato dalla Corte per annullare senza rinvio.

Massime di principio

  • Se una nuova legge depenalizza una condotta previo aumento della soglia o trasformazione in illecito amministrativo, le condanne penali definitive o non definitive per quella condotta devono essere verificate alla luce della nuova disciplina; se il fatto non è più reato, la sentenza penale va annullata ai sensi dell'art.2 c.p.
  • La qualificazione della condotta come illecito amministrativo esclude l'applicazione delle norme sulla recidiva penale, che si applicano solo ai "delitti".
  • Se la nuova norma prevede circostanze aggravanti che ricondurrebbero la condotta alla sfera del delitto, occorre verificare se tali aggravanti ricorrono; in loro assenza prevale la sanzione amministrativa.
  • Nel caso di depenalizzazione, gli atti vanno trasmessi all'autorità amministrativa competente (es. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa.
  • È fondamentale considerare la data del fatto rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa e applicare le regole di efficacia temporale e retroattività favorevole in materia penale.

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