Sentenza del 11/02/2020 n. 1431 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 68/2020 IRPEF - Redditi da locazione - Adesione imposta sostitutiva cedolare secca - Adempimenti - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava avviso di accertamento IRPEF relativo al 2013 sostenendo che il contratto di locazione registrato il 9.4.2013 riportava il timbro dell'Ufficio con l'attestazione di soggezione a cedolare secca, quindi il reddito avrebbe dovuto essere assoggettato a cedolare secca e non a tassazione progressiva. L'Agenzia contestava che la contribuente non aveva adempiuto agli obblighi previsti per rendere efficace l'opzione (mancata presentazione del modello telematico o cartaceo per l'esercizio dell'opzione, mancata indicazione dell'opzione nel quadro RB della dichiarazione dei redditi e mancato versamento dell'imposta sostitutiva).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che per usufruire della cedolare secca non sia sufficiente il solo riferimento sul contratto ma sia necessario l'effettivo esercizio dell'opzione con i modelli previsti al momento della registrazione (o con modello 69 per proroga/annualità successive), l'indicazione nell'apposito quadro RB della dichiarazione dei redditi e il versamento dell'imposta sostitutiva. Non essendo stati effettuati tali adempimenti e non risultando comunicata l'opzione nell'anagrafe tributaria, l'appello è infondato. Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
Introduce il regime facoltativo della cedolare secca per i redditi da locazione di immobili ad uso abitativo e richiede l'esercizio dell'opzione secondo le modalità previste dalla normativa secondaria e dagli atti dell'Amministrazione finanziaria.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011
Stabilisce termini e modalità per l'esercizio dell'opzione: modello telematico (punto 8.1) al momento della registrazione o modello cartaceo (modello 69, punto 8.2) valido anche per proroghe o annualità successive; tali modelli devono essere presentati entro il termine di registrazione (30 giorni dalla formazione o esecuzione dell'atto).
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 2
Prevede la remissione in bonis che consente di sanare l'omesso esercizio dell'opzione versando la misura minima della sanzione prevista, purché effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza del termine ordinario per l'esercizio dell'opzione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11 comma 1
Fissa le sanzioni tributarie di riferimento; la remissione in bonis richiede il versamento dell'importo pari alla misura minima della sanzione prevista da questa norma.
Circolare Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 47
Chiarisce termini e modalità applicative della remissione in bonis relativa all'esercizio dell'opzione per la cedolare secca e i relativi termini decadenziali.
Massime di principio
- Per beneficiare della cedolare secca non basta l'indicazione o il timbro sul contratto: è necessario esercitare formalmente l'opzione mediante i modelli previsti (telematico o modello 69) entro i termini di registrazione.
- Occorre indicare l'opzione per la cedolare secca nel quadro RB della dichiarazione dei redditi e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva: l'assenza di tali adempimenti impedisce l'applicazione del regime sostitutivo.
- L'omissione dell'esercizio dell'opzione può essere sanata tramite remissione in bonis se i requisiti e i termini previsti sono rispettati (versamento della sanzione minima e presentazione entro la prima dichiarazione utile).
- La prova che l'opzione sia stata esercitata è l'evidenza dell'avvenuta comunicazione/registrazione nei sistemi dell'anagrafe tributaria e i relativi adempimenti dichiarativi e di versamento; l'onere della prova grava sul contribuente.
- In contenzioso, l'assenza di adempimenti formali e della registrazione dell'opzione giustifica il rigetto della pretesa del contribuente che chiede l'applicazione della cedolare secca.
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