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Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Massima n. 230/2020 ACCERTAMENTO - IRPEF - Reddito di impresa - Accertamento analitico induttivo - Accertamento induttivo puro - Differenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un accertamento fiscale relativo al reddito d'impresa: contestazione del metodo di determinazione del reddito adottato dall'Amministrazione e richiesta di chiarimento sulla distinzione tra accertamento analitico-induttivo misto e accertamento induttivo puro

La decisione

La Corte ha chiarito che l'accertamento analitico-induttivo misto (art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973) mira a ricostruire induttivamente singole voci attive o passive e non il reddito nella sua totalità; può essere utilizzato solo ove risulti provata, aliunde, la mancanza o l'inesattezza di quelle voci e presuppone che l'impianto contabile del contribuente sia nel suo complesso attendibile. Diversamente, l'accertamento induttivo puro ricostruisce il reddito nella sua interezza senza affidarsi alla complessiva attendibilità della contabilità del contribuente. La pronuncia afferma quindi i limiti e i presupposti di utilizzabilità del metodo analitico-induttivo misto

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'art. 39, comma 1, lett. d) disciplina l'accertamento analitico-induttivo misto: interpretato come strumento per la ricostruzione di singole voci di reddito quando la loro inesattezza è dimostrata da elementi esterni, e non come metodo per sostituirsi alla contabilità ricostruendo il reddito nella sua totalità

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo misto va applicato solo per la quantificazione di specifiche poste attive o passive il cui difetto o errore sia provato con elementi 'aliunde', non per ricostruire l'intero reddito
  • Per poter ricorrere all'analitico-induttivo misto è necessario che, nel complesso, l'impianto contabile del contribuente appaia attendibile; in assenza di tale attendibilità l'Amministrazione dovrà eventualmente utilizzare il metodo induttivo puro
  • La differenza sostanziale influisce sul rapporto probatorio: l'Amministrazione che usa il metodo analitico-induttivo deve dimostrare l'inesattezza di specifiche voci con mezzi esterni; se non dimostrato, la contestazione può essere superata dal contribuente
  • Nelle difese pratiche, verificare sempre se l'atto impositivo ha ricostruito singole voci con prove esterne (analitico-induttivo) oppure l'intero reddito senza affidarsi ai registri contabili (induttivo puro) e contestare la scelta metodologica se incongrua rispetto alla situazione contabile
  • Se la contabilità è complessivamente inaffidabile, il contribuente deve temere l'adozione dell'accertamento induttivo puro; in tal caso la strategia difensiva deve mirare a dimostrare l'attendibilità, anche parziale, dei documenti contabili o a contestare le assunzioni induttive dell'Amministrazione

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