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Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta municipale propria (IMU) - Immobile di proprietà di Opera Pia - Esercizio Scuola paritaria senza lucro - Esenzione IMU - Compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha accolto il rilievo della natura non commerciale dell'ente benefico e ha riconosciuto l'esenzione IMU per l'immobile adibito alla scuola paritaria. La sentenza afferma che le attività educative/didattiche, svolte senza scopo di lucro e in rapporto di strumentalità rispetto allo scopo istituzionale, escludono la configurazione commerciale dell'ente e legittimano l'esenzione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Opera Pia ha chiesto l'esenzione IMU per un immobile di sua proprietà utilizzato per l'esercizio di una scuola paritaria senza scopo di lucro. Il ricorrente ha sostenuto che l'ente ha natura benefica e, quindi, immanentemente non commerciale: le attività svolte (educative/didattiche) sono strumentali e complementari allo scopo istituzionale, rivolto anche a famiglie in difficoltà, pertanto l'immobile è esente dall'IMU.

Norme richiamate

  • IMU (Imposta municipale propria)

    L'esenzione IMU è riconosciuta quando l'immobile è utilizzato da enti di natura benefica per attività educative/didattiche senza scopo di lucro; la natura non commerciale dell'ente prevale anche se sono svolte attività fiscalmente rilevanti purché strumentali e complementari allo scopo istituzionale.

Massime di principio

  • Un ente di natura benefica che gestisce una scuola paritaria senza scopo di lucro può ottenere l'esenzione IMU per l'immobile se l'attività educativa è il fine principale e le eventuali attività con rilevanza fiscale sono strumentali o complementari.
  • La qualificazione dell'ente come 'non commerciale' si valuta in base allo scopo istituzionale e all'effettiva destinazione dell'attività (educativa/didattica), non soltanto in base a ricavi o prestazioni accessorie.
  • Per ottenere l'esenzione è importante dimostrare l'effettiva assenza di scopo di lucro: statuto/atto costitutivo, rendicontazione, modalità di gestione e documentazione che provino l'uso dell'immobile per finalità educative e l'assistenza a famiglie in difficoltà.
  • Se l'ente svolge attività commerciali non strettamente strumentali e prevalenti rispetto allo scopo benefico, viene possibile la perdita dell'esenzione: va quindi verificata la prevalenza e la strumentalità delle attività commerciali rispetto allo scopo istituzionale.
  • In contenziosi simili è utile concentrare la prova sulla destinazione dell'immobile, sulla natura non lucrativa dell'attività e sul collegamento funzionale tra le attività svolte e lo scopo benefico dell'ente.
  • Le amministrazioni comunali possono contestare l'esenzione chiedendo elementi probatori; la decisione giudiziale tende a favore dell'ente non commerciale quando la documentazione dimostra la strumentalità delle attività rispetto alla finalità educativa.

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