Sentenza del 11/02/2020 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Teramo
Notificazioni - Legge fallimentare - Il debitore ammesso al concordato preventivo conserva capacità processuale e continua ad essere soggetto passivo d'imposta, rimanendo l'interlocutore processuale dell'Amministrazione finanziaria - Sussite - I termini per impugnare l'atto impositivo decorrono dalla notifica al debitore - Sussiste - I termini per impugnare l'atto impositivo decorrono dalla notifica al Commissario giudiziale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2012 (IRPEF, addizionali, IRAP, IVA, sanzioni, interessi e spese) notificato il 21/11/2018; principali censure: (1) difetto/errata notifica dell'atto al commissario liquidatore invece che al commissario giudiziale (contestando la decorrenza dei termini), (2) mancato riconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti pur essendo stati rilevati dall'Ufficio e non corretta considerazione della documentazione contabile prodotta.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività ex art. 21 D.Lgs. 546/1992. Ha ritenuto che, in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ove il debitore conserva l'amministrazione e l'esercizio dell'impresa (art. 167 L.F.), la notifica dell'atto al debitore stesso è quella rilevante per far decorrere i termini di impugnazione; la notifica successiva al commissario giudiziale non può essere assunta come dies a quo. Pertanto i 60 giorni per proporre ricorso sono decorrenti dalla notifica al ricorrente (21/11/2018) con scadenza il 20/01/2019; la domanda di adesione del 25/01/2019 è tardiva e non sospende i termini; il ricorso depositato il 20/04/2019 è pertanto tardivo e inammissibile. Perciò il merito è rimesso, e sono condannate le spese di giudizio (euro 2.568,00).
Norme richiamate
art. 167 Legge fallimentare
Il debitore ammesso al concordato, pur sottoposto a vigilanza del commissario, mantiene l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa; ciò comporta che resta soggetto passivo d'imposta e titolare della capacità processuale rilevante per le notificazioni tributarie.
art. 21 D.Lgs. 546/1992
Stabilisce i termini per l'impugnazione degli atti tributari: il mancato rispetto del termine rende il ricorso inammissibile; nei casi come il presente il termine decorre dalla notifica all'effettivo soggetto passivo (il debitore) e non da notifiche successive a terzi non legittimati.
art. 39, comma 2, DPR 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di accertare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti in caso di omessa dichiarazione, anche mediante presunzioni semplici; giustifica la ricostruzione induttiva del reddito.
art. 55, DPR 633/1972
Permette l'accertamento induttivo della base imponibile IVA in caso di omessa dichiarazione, ma limita le condizioni per la computabilità in detrazione dell'IVA ai casi tassativi (versamenti eseguiti o risultanti dalle liquidazioni periodiche), giustificando il diniego alla detrazione se mancano versamenti o registrazioni periodiche.
art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972
Predispongono l'invito formale al contribuente a esibire documentazione; la mancata ottemperanza può rendere inutilizzabili le scritturazioni e la documentazione ai fini della prova in sede di accertamento.
art. 27 e art. 33 DPR 633/1972
Regolano le liquidazioni periodiche IVA; l'assenza di liquidazioni periodiche è un limite al riconoscimento di detrazioni IVA in sede di accertamento induttivo.
art. 17-bis, comma 10, D.Lgs. 546/1992
Prevede maggiorazioni delle spese in caso di condanna per rifusione delle spese del procedimento di mediazione; citato dall'Ufficio nella liquidazione delle richieste accessorie.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (citata: Cass. civ. sez. II 17/12/2019; Cass. civ. sez. IV 20/9/2019)
Conferma che, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione processuale rimane prevalente in capo al debitore per i rapporti tributari e che il commissario liquidatore ha prerogative circoscritte alle funzioni liquidatorie; ciò rafforza il principio che la notifica all'imprenditore resta efficace per far decorrere i termini.
Massime di principio
- In caso di concordato preventivo con prosecuzione dell'attività, il debitore conserva la capacità processuale e rimane soggetto passivo d'imposta: le notifiche degli atti tributari devono essere rivolte al debitore per rendere operativi i termini di impugnazione.
- La notifica successiva a soggetti collegati alla procedura concorsuale (commissario giudiziale o liquidatore), se non dotati di specifica legittimazione per la rappresentanza tributaria, non fa decorrere autonomamente i termini per il ricorso.
- In caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può procedere ad accertamenti induttivi sia ai fini delle imposte sui redditi (art.39 DPR 600/1973) sia ai fini IVA (art.55 DPR 633/1972), ma per l'IVA la possibilità di detrazione è circoscritta e dipende da elementi formali (versamenti, liquidazioni periodiche e registrazioni).
- La mancata risposta al formale invito a esibire documenti (art.32 DPR 600/1973 e art.51 DPR 633/1972) può rendere inidonea la documentazione prodotta tardivamente o parzialmente ai fini della prova delle detrazioni o delle deduzioni.
- La tempestività della presentazione dell'istanza di adesione è essenziale per ottenere la sospensione dei termini: un'istanza di adesione presentata dopo la scadenza del termine ordinario non produce effetto sospensivo.
- La tardività del ricorso tributario determina l'inammissibilità senza esame del merito; pertanto, in situazioni analoghe è essenziale calcolare il dies a quo a partire dalla notifica al soggetto processuale effettivo (di norma il debitore/contribuente) e non a partire da notifiche a terzi non legittimati.
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