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Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Teramo

Notificazioni - Legge fallimentare - Il debitore ammesso al concordato preventivo conserva capacità processuale e continua ad essere soggetto passivo d'imposta, rimanendo l'interlocutore processuale dell'Amministrazione finanziaria - Sussite - I termini per impugnare l'atto impositivo decorrono dalla notifica al debitore - Sussiste - I termini per impugnare l'atto impositivo decorrono dalla notifica al Commissario giudiziale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2012 (IRPEF, addizionali, IRAP, IVA, sanzioni, interessi e spese) notificato il 21/11/2018; principali censure: (1) difetto/errata notifica dell'atto al commissario liquidatore invece che al commissario giudiziale (contestando la decorrenza dei termini), (2) mancato riconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti pur essendo stati rilevati dall'Ufficio e non corretta considerazione della documentazione contabile prodotta.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività ex art. 21 D.Lgs. 546/1992. Ha ritenuto che, in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ove il debitore conserva l'amministrazione e l'esercizio dell'impresa (art. 167 L.F.), la notifica dell'atto al debitore stesso è quella rilevante per far decorrere i termini di impugnazione; la notifica successiva al commissario giudiziale non può essere assunta come dies a quo. Pertanto i 60 giorni per proporre ricorso sono decorrenti dalla notifica al ricorrente (21/11/2018) con scadenza il 20/01/2019; la domanda di adesione del 25/01/2019 è tardiva e non sospende i termini; il ricorso depositato il 20/04/2019 è pertanto tardivo e inammissibile. Perciò il merito è rimesso, e sono condannate le spese di giudizio (euro 2.568,00).

Norme richiamate

  • art. 167 Legge fallimentare

    Il debitore ammesso al concordato, pur sottoposto a vigilanza del commissario, mantiene l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa; ciò comporta che resta soggetto passivo d'imposta e titolare della capacità processuale rilevante per le notificazioni tributarie.

  • art. 21 D.Lgs. 546/1992

    Stabilisce i termini per l'impugnazione degli atti tributari: il mancato rispetto del termine rende il ricorso inammissibile; nei casi come il presente il termine decorre dalla notifica all'effettivo soggetto passivo (il debitore) e non da notifiche successive a terzi non legittimati.

  • art. 39, comma 2, DPR 600/1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di accertare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti in caso di omessa dichiarazione, anche mediante presunzioni semplici; giustifica la ricostruzione induttiva del reddito.

  • art. 55, DPR 633/1972

    Permette l'accertamento induttivo della base imponibile IVA in caso di omessa dichiarazione, ma limita le condizioni per la computabilità in detrazione dell'IVA ai casi tassativi (versamenti eseguiti o risultanti dalle liquidazioni periodiche), giustificando il diniego alla detrazione se mancano versamenti o registrazioni periodiche.

  • art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972

    Predispongono l'invito formale al contribuente a esibire documentazione; la mancata ottemperanza può rendere inutilizzabili le scritturazioni e la documentazione ai fini della prova in sede di accertamento.

  • art. 27 e art. 33 DPR 633/1972

    Regolano le liquidazioni periodiche IVA; l'assenza di liquidazioni periodiche è un limite al riconoscimento di detrazioni IVA in sede di accertamento induttivo.

  • art. 17-bis, comma 10, D.Lgs. 546/1992

    Prevede maggiorazioni delle spese in caso di condanna per rifusione delle spese del procedimento di mediazione; citato dall'Ufficio nella liquidazione delle richieste accessorie.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (citata: Cass. civ. sez. II 17/12/2019; Cass. civ. sez. IV 20/9/2019)

    Conferma che, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione processuale rimane prevalente in capo al debitore per i rapporti tributari e che il commissario liquidatore ha prerogative circoscritte alle funzioni liquidatorie; ciò rafforza il principio che la notifica all'imprenditore resta efficace per far decorrere i termini.

Massime di principio

  • In caso di concordato preventivo con prosecuzione dell'attività, il debitore conserva la capacità processuale e rimane soggetto passivo d'imposta: le notifiche degli atti tributari devono essere rivolte al debitore per rendere operativi i termini di impugnazione.
  • La notifica successiva a soggetti collegati alla procedura concorsuale (commissario giudiziale o liquidatore), se non dotati di specifica legittimazione per la rappresentanza tributaria, non fa decorrere autonomamente i termini per il ricorso.
  • In caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può procedere ad accertamenti induttivi sia ai fini delle imposte sui redditi (art.39 DPR 600/1973) sia ai fini IVA (art.55 DPR 633/1972), ma per l'IVA la possibilità di detrazione è circoscritta e dipende da elementi formali (versamenti, liquidazioni periodiche e registrazioni).
  • La mancata risposta al formale invito a esibire documenti (art.32 DPR 600/1973 e art.51 DPR 633/1972) può rendere inidonea la documentazione prodotta tardivamente o parzialmente ai fini della prova delle detrazioni o delle deduzioni.
  • La tempestività della presentazione dell'istanza di adesione è essenziale per ottenere la sospensione dei termini: un'istanza di adesione presentata dopo la scadenza del termine ordinario non produce effetto sospensivo.
  • La tardività del ricorso tributario determina l'inammissibilità senza esame del merito; pertanto, in situazioni analoghe è essenziale calcolare il dies a quo a partire dalla notifica al soggetto processuale effettivo (di norma il debitore/contribuente) e non a partire da notifiche a terzi non legittimati.

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