Cassazione Penale, Sentenza n. 27094/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata per omessa applicazione della diminuzione di pena riconosciuta per il rito abbreviato (riduzione di un terzo), sostenendo che il giudice di primo grado non aveva disposto lo sconto e che la Corte d'appello, pur avendo parzialmente riformato la sentenza riconoscendo un'attenuante, non aveva comunque operato la riduzione legata all'abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui in sede di legittimità è rilevabile d'ufficio solo la "pena illegale" intesa come pena di specie diversa da quella prevista dalla norma o superiore ai limiti edittali; la mancata o erronea applicazione della diminuzione per il rito abbreviato non rientra in tale nozione di pena illegale ma costituisce errore di calcolo o di applicazione delle misure premiali che deve essere dedotto in appello. Inoltre la pena irrogata in primo grado risultava comunque rientrare nei limiti edittali dell'art. 385 c.p. anche tenendo conto dell'aggravante della recidiva specifica, per cui non può parlarsi di illegittimità della pena. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata; la pena prevista (da 1 a 3 anni) è stata richiamata per verificare i limiti edittali entro cui la condanna rientrava
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello e che ha inciso sulla determinazione della pena di merito
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio secondo cui gli specifici motivi che attengono al calcolo della pena devono essere previamente devoluti al giudice d'appello per poter essere efficacemente dedotti in cassazione; l'errore di calcolo non può essere sindacato ex novo se non costituisce pena illegale
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Norma regolante la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; applicata nella procedura di trattazione del ricorso
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Cost., artt. 3, 13, 25, 27
Richiamati nella giurisprudenza per i principi generali (uguaglianza, libertà personale, principio di legalità e funzione rieducativa della pena) posti a fondamento del sindacato sulla "pena illegale"
Cass. Sez. U. n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)
Precisazione che la Corte di legittimità può rilevare d'ufficio solo la pena illegale intesa come pena di specie diversa o superiore ai limiti edittali; la mera errata applicazione dei criteri di determinazione della pena (es. calcolo degli sconti) non rientra nella nozione di pena illegale
Cass. Sez. U. n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)
Conferma che la nozione di pena illegale è limitata ai casi di sanzione di genere o specie diversa o eccedente i limiti previsti dal legislatore e che la riduzione premiale del rito abbreviato non rientra in tale nozione
Massime di principio
- In Cassazione è sindacabile d'ufficio solo la "pena illegale": cioè quando la pena è di specie diversa da quella prevista dalla norma o eccede i limiti edittali; omissioni o errori nel calcolo degli sconti premiali (es. abbreviato) non rientrano in tale categoria
- La mancata applicazione della diminuzione di pena per il rito abbreviato deve essere tempestivamente dedotta e discussa in appello: se non è stata dedotta in appello, la Corte di cassazione difficilmente potrà rimediare, salvo che la pena imposta sia manifestamente edittalmente illegale
- Per valutare la illegittimità della pena occorre sempre verificare i limiti edittali del reato e l'effetto di eventuali circostanze (es. aggravanti o attenuanti); se la pena rientra nei limiti legali benché non sia stato applicato uno sconto, non si configura di regola la pena illegale
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha distinto nettamente tra errore di calcolo/diminuzione premiale (rimediabile tramite impugnazioni di merito) e pena di specie o misura estranea all'ordinamento (che la Cassazione può rilevare anche d'ufficio)
- Nelle procedure di Cassazione, la mancata richiesta di discussione orale comporta la trattazione scritta del ricorso ai sensi della normativa d'urgenza (d.l. 137/2020 conv. L. 2020), con implicazioni sui termini e sulle modalità difensive
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