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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19736/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato dalla Corte d'appello di Salerno a un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione per un reato collegato alla percezione indebita del reddito di cittadinanza, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi strettamente connessi. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sopravvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione della fattispecie incriminatrice avrebbero dovuto determinare la non punibilità del fatto. In particolare, ha affermato che, ai fini degli effetti abrogativi, occorre fare riferimento sia alla normativa vigente al momento del fatto sia a quella vigente al momento del giudizio, invocando quindi la retroattività della lex mitior.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproducessero questioni già esaminate e disattese in appello senza una specifica critica alle argomentazioni del giudice di merito. Sul piano sostanziale, ha richiamato l'orientamento secondo cui l'abrogazione, dal 1 gennaio 2024, del delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 non comporta l'applicazione retroattiva favorevole ai fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina, perché il legislatore ha espressamente salvato le sanzioni penali per i fatti anteriori. Tale deroga al principio di retroattività della lex mitior è stata ritenuta giustificata e non irragionevole, anche in considerazione della contestuale introduzione di una nuova incriminazione per i benefici sostitutivi del reddito di cittadinanza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26

    costituiva la fattispecie penale contestata per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza, poi abrogata con salvezza delle condotte pregresse.

  • art. 2, secondo comma, c.p.

    richiama il principio di retroattività della lex mitior, che però è stato ritenuto derogato dalla disciplina sopravvenuta.

  • art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    ha disposto l'abrogazione, dal 1 gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, salvando tuttavia l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina.

  • art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, conv. in l. 3 luglio 2023, n. 85

    nuova incriminazione riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, valorizzata per escludere irragionevolezza della disciplina transitoria.

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019

    norma incriminatrice abrogata, ma ancora applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza per effetto della clausola transitoria.

  • Corte cost., sent. n. 54 del 2004

    richiamata come precedente a sostegno della legittimità costituzionale di discipline che salvano la punibilità di fatti commessi sotto il vigore della norma abrogata.

Massime di principio

  • Quando il legislatore abroga una fattispecie penale ma prevede espressamente la sopravvivenza della punibilità per i fatti commessi durante la vigenza della norma, la clausola transitoria può derogare al principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 2, comma 2, c.p.
  • La deroga alla retroattività favorevole è compatibile con la Costituzione se sorretta da una ragione plausibile e non manifestamente irragionevole, come l'esigenza di assicurare continuità alla tutela penale fino alla cessazione effettiva del beneficio e alla contestuale introduzione di una nuova disciplina incriminatrice.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre argomentazioni già disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La sopravvenuta abrogazione di una norma incriminatrice non determina automaticamente l'estinzione del reato quando la legge abrogatrice contenga una espressa clausola di salvezza per i fatti anteriori.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazione
RamiReati tributari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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