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Sentenza

Sentenza n. 4015/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) della nota prot. n. 0455605 del 17.09.2025 a firma della Direzione Generale Risorse Umane U.O.S. 201.01.01, trasmessa al ricorrente a mezzo pec in pari data, con la quale la G.R. della Campania negava al ricorrente di estrarre copia di tutta la documentazione amministrativa afferente alla istanza di accesso ai documenti presentata dal dott. Toscano in data 08.08.205; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi ove lesivi, e per quanto di ragione, della nota PG 408052 del 19.08.2025 indirizzata ai controinteressati ex art. 3 DPR 184/2006 e ss.mm.ii. nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di tutta la documentazione di cui all'istanza del 08.08.2025, assunta in pari data al n. RIF.0397996/2025 della Regione Campania, e la conseguente condanna della intimata amministrazione al rilascio della stessa.

Giustizia amministrativa202505309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione relativa alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico dirigenziale presso la UOS “Innovazione e Start Up”

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dipendente della Regione Campania e partecipante all’interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, aveva chiesto l’accesso a tutta la documentazione relativa alla valutazione e selezione delle candidature per l’incarico assegnato a un’altra candidata, comprendente schede istruttorie, domande e curriculum, valutazioni dei dirigenti e degli assessori, verbali, rosa dei candidati e comunicazioni interne. La Regione aveva trasmesso soltanto la proposta del 31 luglio 2025 e i verbali della Giunta del 6 agosto 2025, formulando per il resto un preavviso di rigetto quanto alla documentazione relativa agli altri candidati e chiedendo la specificazione della richiesta ritenuta generica. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, degli artt. 3, 24 e 97 Cost., dei principi di partecipazione, imparzialità e trasparenza, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. Ha rappresentato l’esigenza difensiva di conoscere gli atti per poter eventualmente contestare gli esiti della procedura. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un mero preavviso di rigetto non lesivo, e ha contestato l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti concernenti altri candidati.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, indipendentemente dalla qualificazione della nota come preavviso di rigetto o diniego definitivo, la Regione non avesse consentito entro i termini di legge l’accesso completo alla documentazione richiesta, sicché il ricorrente era legittimato ad agire ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Il Collegio ha affermato che l’accesso documentale è retto dal principio della massima ostensione, salve le limitazioni previste dalla legge, e che il ricorrente disponeva di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla propria partecipazione alla procedura selettiva e alla possibile tutela della propria posizione. In materia di procedure selettive, le domande, i curricula, le schede di valutazione, i verbali e gli altri atti acquisiti alla procedura sono normalmente ostensibili al concorrente che intenda verificare la correttezza della selezione; l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità o decisività dei documenti in un eventuale giudizio di merito, salvo l’assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive o l’uso pretestuoso dell’accesso. Il TAR ha quindi ordinato alla Regione Campania di esibire l’ulteriore documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega; le spese commissariali, liquidate in euro 500, sono state poste a carico della Regione. La Regione è stata inoltre condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rifusione del contributo unificato; spese compensate nei rapporti con la controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990

    L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e così assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

    L’accesso documentale è espressione del principio generale di trasparenza e partecipazione e deve essere assicurato secondo la regola della massima ostensione, nei limiti delle esclusioni e dei bilanciamenti previsti dalla legge.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza o sugli altri interessi sottesi alle limitazioni dell’accesso quando la conoscenza del documento sia necessaria alla tutela di una posizione giuridica.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

    Il concorrente di una procedura selettiva possiede un interesse qualificato ad accedere agli atti della procedura collegati alla propria posizione e alla posizione del candidato risultato destinatario dell’incarico.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito speciale consente di chiedere la tutela giurisdizionale contro il mancato o parziale accesso ai documenti amministrativi; l’azione è esperibile anche quando l’amministrazione non abbia completato l’ostensione entro i termini di legge.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La qualificazione formale della comunicazione come preavviso di rigetto non impedisce la tutela ex art. 116 c.p.a. quando, in concreto, l’amministrazione non abbia consentito l’accesso completo richiesto entro i termini di legge.

Massime di principio

  • Il partecipante a una procedura selettiva dispone di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti della procedura relativi alla propria posizione e a quella del candidato destinatario dell’esito favorevole, quando l’accesso sia funzionale alla verifica della legittimità della selezione e alla possibile tutela giurisdizionale o procedimentale.
  • Nelle procedure selettive, domande di partecipazione, curricula, schede di valutazione, verbali e altri atti acquisiti alla procedura sono, di regola, ostensibili al concorrente interessato, poiché la comparazione tra i candidati costituisce l’essenza stessa della selezione; resta ferma l’esclusione per le informazioni psico-attitudinali relative a terzi prevista dall’art. 24, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990.
  • Nel giudizio sull’accesso, né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo devono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti in un eventuale giudizio di merito; tale valutazione spetta al giudice eventualmente investito della controversia principale, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive o di accesso manifestamente pretestuoso.
  • Il mancato rilascio dell’intera documentazione richiesta entro i termini di legge legittima l’azione ex art. 116 c.p.a. anche quando la comunicazione dell’amministrazione sia qualificata come preavviso di rigetto o come richiesta di specificazione, se essa abbia comunque concretamente impedito l’accesso completo.
  • L’accesso difensivo necessario alla cura o alla difesa di interessi giuridici prevale sulle esigenze di riservatezza e sugli altri interessi posti a fondamento delle limitazioni all’accesso, nei limiti della necessità e del collegamento tra documentazione richiesta e posizione giuridica tutelata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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