Cassazione Penale, Ordinanza n. 28368/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proviene dalla Corte d'appello di Messina, che ha deciso il 31 ottobre 2024 in un procedimento a carico di diciannove imputati. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando più motivi riferiti, in via generale, al delitto associativo di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., all'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e ad altri reati, alcuni aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, c.p. Il testo però non descrive il contenuto specifico dei motivi di merito: la decisione della Cassazione riguarda esclusivamente la proroga del termine di durata massima del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., in ragione della complessità del procedimento, del numero degli imputati e della natura dei reati contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il termine annuale di durata massima del giudizio di cassazione, decorrente dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza d'appello, era suscettibile di proroga. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 344-bis, comma 4, c.p.p. sia per la particolare complessità del giudizio, data dal numero dei ricorrenti, dalla pluralità e delicatezza delle questioni, sia per la natura dei reati, includendo delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. e il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Ha quindi disposto, in sede di trattazione de plano, la proroga di sei mesi del termine di durata massima del giudizio di cassazione. Il testo non contiene la decisione finale sui ricorsi nel merito, ma solo la proroga del termine.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Il termine per il deposito della motivazione della sentenza d'appello era stato fissato in novanta giorni dalla pronuncia.
art. 154 disp. att. cod. proc. pen.
Il termine per il deposito della motivazione è stato ulteriormente prorogato di novanta giorni.
art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Il giudizio di cassazione deve concludersi entro il termine di un anno.
art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Il termine annuale decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione eventualmente prorogato.
art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Il giudice può prorogare il termine di durata massima del giudizio di cassazione fino a sei mesi quando il giudizio è particolarmente complesso; la proroga è altresì consentita per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, c.p. e per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.
La presenza di reati aggravati ai sensi di tale disposizione giustifica la proroga del termine di durata massima del giudizio di cassazione.
È richiamato come uno dei delitti associativi oggetto dei ricorsi; il testo non approfondisce il merito della contestazione.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato come reato associativo in materia di stupefacenti rilevante ai fini della proroga del termine di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il termine di durata massima decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza impugnata, anche quando tale termine sia stato prorogato.
- La proroga del termine di durata massima del giudizio di cassazione è legittima quando il procedimento presenti una particolare complessità, desumibile dal numero delle parti, dalla pluralità delle imputazioni e dalla complessità delle questioni di fatto o di diritto.
- La proroga è consentita anche nei procedimenti relativi ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, c.p. e al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, senza che sia necessario un ulteriore speciale requisito oltre a quelli previsti dalla norma.
- La valutazione della complessità può fondarsi cumulativamente sul numero degli imputati, sulla molteplicità dei motivi di ricorso e sulla natura dei reati contestati.
- Quando la Corte dispone la proroga del termine di durata massima del giudizio di cassazione, la decisione non definisce il merito dei ricorsi ma incide esclusivamente sul regime temporale del processo.
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