Cassazione Penale, Ordinanza n. 28382/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per evasione, deducendo un unico motivo. Il ricorso è fondato, per quanto emerge dal testo, su due profili: da un lato, una censura che la Corte di cassazione qualifica come generica e meramente riproduttiva di argomentazioni già esaminate nei gradi di merito, e che investe una questione di fatto; dall'altro, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., negata dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta puntuale e congrua, valorizzando elementi ostativi quali il comportamento minaccioso e violento tenuto dal ricorrente durante l'evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo dedotto contro la condanna per evasione è non consentito in sede di legittimità perché generico, già riproposto rispetto alle difese esaminate dai giudici di merito e concernente una questione di fatto. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione della Corte d'appello, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione della concreta offensività del fatto, evidenziata dal comportamento minaccioso e violento durante l'evasione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice dell'evasione; la condanna di merito viene mantenuta e il ricorso non supera il vaglio di legittimità.
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché ostata, in concreto, dal comportamento minaccioso e violento tenuto durante l'evasione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, soprattutto quando esse richiedano una nuova valutazione del fatto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito evidenzi elementi concreti di maggiore offensività incompatibili con un giudizio di minore disvalore, come condotte minacciose o violente.
- La valutazione circa la particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da una motivazione specifica e congrua; se tale motivazione è logicamente adeguata, la censura in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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