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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28376/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti per falsa testimonianza e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che li aveva condannati per falsa testimonianza, deducendo in sostanza censure di merito sulla ricostruzione dei fatti e sul compendio probatorio. In particolare contestavano la valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati, sostenendo che fosse errata la ricostruzione secondo cui la persona offesa sarebbe indietreggiata e caduta accidentalmente sulla ringhiera, senza alcun contatto fisico con l'altra persona coinvolta. Hanno inoltre formulato una doglianza sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che i motivi, per la parte attinente alla condanna ex art. 372 c.p., sono mere doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità, oltre a essere manifestamente infondati perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello; il motivo sulla pena è giudicato generico e non specificamente dedotto in appello.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    La condanna per falsa testimonianza è stata ritenuta immune da censure di legittimità perché sorretta da una compiuta ricostruzione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già esaminato compiutamente le risultanze e motivato in modo логicamente e giuridicamente corretto.
  • Le doglianze che riproducono in modo sostanzialmente pedissequo motivi già dedotti in appello e già confutati dal giudice di merito possono essere dichiarate manifestamente infondate in sede di legittimità.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio deve essere specifica e deve risultare dedotta con apposito motivo nel giudizio di appello; in difetto, la censura in cassazione è generica e non scrutinabile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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