Cassazione Penale, Ordinanza n. 28383/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, limitatamente al tema della recidiva. L'unico motivo dedotto denunciava l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. La difesa sosteneva, in sostanza, che la recidiva fosse stata applicata in modo illegittimo o comunque non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione congrua, puntuale e non illogica sulla sussistenza della recidiva. La valutazione di merito si fondava non solo sui precedenti penali del ricorrente, ma anche sulla sua pregressa sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, rimasta priva di effetto deterrente, come dimostrato dalla commissione di plurime condotte criminose, sintomatiche di accentuata e allarmante pericolosità sociale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva può essere ritenuta legittimamente quando la motivazione dia conto non solo dei precedenti penali, ma anche di elementi ulteriori sintomatici di una maggiore pericolosità sociale e dell'inefficacia deterrente di precedenti interventi preventivi.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è manifestamente infondata quando la sentenza di merito motiva in modo congruo e non illogico sulla maggiore pericolosità del soggetto, valorizzando sia i precedenti penali sia ulteriori elementi sintomatici della persistenza criminosa.
- Ai fini del riconoscimento della recidiva non è necessario che la motivazione si fondi esclusivamente sui precedenti di condanna; può essere legittimamente considerata anche la pregressa sottoposizione a misure di prevenzione, se ritenuta non deterrente rispetto alle successive condotte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue quando il motivo si risolve in una contestazione meramente assertiva della valutazione di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
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