Cassazione Penale, Ordinanza n. 28379/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che avrebbe dovuto essere assolto dal reato di cui all'art. 337 c.p., perché, in ragione dell'alterazione alcolica, non sarebbe stato consapevole di dover difendersi dall'accusa di avere rubato una bicicletta e di usare minaccia verso gli operatori di polizia per opporsi al compimento degli atti d'ufficio; ha inoltre sostenuto che vi sarebbero stati elementi per ipotizzare un vizio totale o parziale di mente, eventualmente da accertare anche tramite perizia. Con i motivi successivi ha censurato la mancata esclusione della recidiva, la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e l'eccessività della pena, lamentando un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo riproponesse censure già esaminate in appello e disattese con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità: la Corte territoriale aveva escluso sia che, nonostante l'alterazione alcolica, l'imputato non fosse consapevole della situazione conflittuale e dell'uso di minaccia verso gli operatori di polizia, sia che emergessero elementi documentali idonei a fondare un vizio totale o parziale di mente, anche ai fini di una perizia. Anche gli altri motivi sono stati reputati non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, anche specifici per reati di violenza e minaccia, e la gravità intrinseca del fatto per affermare la pericolosità sociale dell'imputato e la congruità della pena. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come fattispecie incriminatrice contestata; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma conferma che la motivazione di merito aveva correttamente ritenuto integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato implicitamente attraverso la deduzione di vizio di motivazione in cassazione; la Corte ribadisce che il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Richiamato implicitamente per le circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali la Corte territoriale aveva escluso la prevalenza sulla recidiva valorizzando precedenti e gravità del fatto.
Richiamato implicitamente in tema di recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione dei precedenti penali per mantenere l'aggravante e negare un diverso bilanciamento.
art. 62-bis c.p. in relazione all'art. 99 c.p.
La Corte conferma la valutazione di bilanciamento sfavorevole all'imputato, fondata su precedenti specifici e gravità del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le medesime censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, quando quest'ultima sia congrua e non manifestamente illogica.
- La mera alterazione alcolica dell'imputato non esclude, di per sé, la consapevolezza dell'azione e la capacità di porre in essere minacce o resistenza, se il giudice di merito ha escluso in fatto, con motivazione logicamente coerente, l'incidenza di un vizio di mente e l'assenza di riscontri documentali.
- La richiesta di perizia sulla capacità di intendere e di volere non è imposta in assenza di concreti elementi che facciano emergere un vizio totale o parziale di mente rilevante al momento del fatto.
- La valutazione sulla recidiva, sulle attenuanti generiche e sulla congruità della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito l'abbia motivata valorizzando precedenti penali specifici e la gravità del fatto, senza illogicità manifeste.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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