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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28378/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi di ricorso erano diretti a contestare la responsabilità, ma la Corte li ha ritenuti generici e meramente riproduttivi delle difese già esaminate nel merito. In particolare, il ricorrente contestava la ricostruzione dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, ma la questione è stata qualificata come devoluzione di un accertamento di fatto non rivedibile in sede di legittimità. Inoltre, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che il fatto fosse di minore offensività; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che aveva escluso tale causa di non punibilità valorizzando la durata non precisata dell'ingiustificato allontanamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero generiche e dirette a rivalutare il fatto, quindi non consentite in sede di legittimità; ha inoltre giudicato manifestamente infondata la doglianza sulla particolare tenuità del fatto, poiché il giudice di merito aveva adeguatamente motivato l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. sulla base della concreta offensività della condotta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato oggetto della condanna impugnata, cioè l'evasione dal luogo di detenzione o dalla misura restrittiva.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti elementi concreti ostativi a un giudizio di minore offensività, come la durata non precisata dell'allontanamento ingiustificato.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e della responsabilità già compiuta dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o meramente reiterativi delle difese già esaminate nei gradi di merito.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con una motivazione di merito che individui elementi concreti incompatibili con la lieve offensività; il giudizio del giudice del merito è sindacabile solo se manchi o sia manifestamente illogico.
  • Nel reato di evasione, l'allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione può essere desunto anche da elementi fattuali sintomatici, purché valutati dal giudice di merito con motivazione coerente.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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